(Trattato di Estradizione-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
             Presentazione della domanda di estradizione 
 
  1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto, e' inviata
per via diplomatica dall'Autorita' centrale di  una  Parte  a  quella
dell'altra Parte e  contiene  i  seguenti  documenti  e  le  seguenti
informazioni: 
     a) il nome dell'autorita' richiedente; 
     b) il  nome  completo  della  persona  della  quale  e'  chiesta
l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di
residenza o ubicazione e la  descrizione,  se  disponibile,  del  suo
aspetto con fotografie, impronte digitali ed  altri  particolari  che
consentono di cercarla e identificarla; 
     c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della
domanda di  estradizione,  specificando  con  la  maggior  precisione
possibile il tempo e il  luogo  del  fatto  perseguibile  penalmente,
nonche' le imputazioni che descrivono il reato; 
     d) una copia certificata del testo delle disposizioni  di  legge
che qualificano  il  fatto  commesso  come  reato  e  che  contengono
informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette; 
     e) una copia certificata del testo delle disposizioni  di  legge
sulla prescrizione prevista; 
     f) una copia  dell'ordinanza  applicativa  di  misure  cautelari
emessa dall'autorita' competente della Parte richiedente in  caso  di
domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale; 
     g) una  copia  della  sentenza  di  condanna  e  dell'ordine  di
esecuzione che  indichi  la  pena  inflitta  e  la  pena  residua  da
scontare. 
  2.  Se  la  domanda  di  estradizione   e'   presentata   ai   fini
dell'esecuzione di una condanna  emessa  in  contumacia  nella  Parte
richiedente,  la  Parte  richiedente  garantisce  il   diritto   alla
rinnovazione del giudizio in conformita' alla legge applicabile; 
  3. I documenti per le finalita' del presente Trattato sono  redatti
nella lingua della Parte  richiedente  e  sono  accompagnati  da  una
traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese. 
  4. Le domande di estradizione  e  i  documenti  ad  esse  allegati,
nonche' i documenti forniti in risposta a tali domande e le  relative
traduzioni che  recano  l'attestazione  o  il  timbro  dell'autorita'
competente o dell'Autorita' centrale della  Parte  trasmittente,  non
richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.