Articolo 7 Presentazione della domanda di estradizione 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto, e' inviata per via diplomatica dall'Autorita' centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni: a) il nome dell'autorita' richiedente; b) il nome completo della persona della quale e' chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla; c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonche' le imputazioni che descrivono il reato; d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette; e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista; f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorita' competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale; g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare. 2. Se la domanda di estradizione e' presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformita' alla legge applicabile; 3. I documenti per le finalita' del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese. 4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonche' i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorita' competente o dell'Autorita' centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.