Articolo 8 Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte purichiedere di forre le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque (45) giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per Io stesso reato.