(Trattato di Estradizione-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                     Informazioni supplementari 
 
  1. Se le informazioni fornite dalla Parte  richiedente  a  sostegno
della domanda di estradizione non  sono  sufficienti  per  consentire
alla Parte richiesta di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente  Trattato,  quest'ultima  Parte  purichiedere  di  forre  le
necessarie  informazioni  supplementari  entro  quarantacinque   (45)
giorni. 
  2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari  entro
il termine di cui al paragrafo 1 del  presente  articolo  equivale  a
rinuncia  alla  domanda  di  estradizione.   Tuttavia,   alla   Parte
richiedente non e' preclusa la possibilita'  di  avanzare  una  nuova
domanda di estradizione per la stessa persona e per Io stesso reato.