(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
           Restituzione di materiale alla Parte richiesta 
 
  Quando  domandato  della  Parte  richiesta,  la  Parte  richiedente
restituisce il materiale fornito  in  virtu'  del  presente  Trattato
quando questo non e' piu' necessario per il  procedimento  penale  al
quale si riferisce la domanda.