(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                          Notifica di atti 
 
  1.  La  Parte  richiesta,  nella  misura  consentita  dal   proprio
ordinamento, da' seguito  alle  richieste  di  notifica  di  atti  in
relazione ad un procedimento penale. 
  2. La richiesta di notifica di citazioni con le quali si chiede  la
comparizione nella Parte  richiedente  di  una  persona,  tra  cui  i
testimoni, le vittime, gli indagati, gli imputati in un  procedimento
penale, i consulenti tecnici ed i  periti,  e'  avanzata  alla  Parte
richiesta entro un  lasso  di  tempo  ragionevole  prima  della  data
fissata per la comparizione. 
  3. La Parte richiesta, una volta effettuata la  notifica,  fornisce
alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica  degli  atti
su cui compare la firma o il timbro dell'Autorita' che ha  effettuato
la notifica, e che indica la data, tempo,  luogo  e  modalita'  della
consegna, nonche' la persona a cui sono stati consegnati i documenti.
Se la notifica non e' stata eseguita, la Parte richiesta ne informata
prontamente la Parte richiedente e comunica i  motivi  della  mancata
notifica. 
  4. La persona che non ottempera ad un atto notificato  non  e'  per
questo soggetta a sanzioni o misure coercitive ai sensi  della  legge
della Parte richiedente o della Parte richiesta.