Articolo 13 Assunzione di testimonianze o dichiarazioni da persone 1. La Parte richiesta, in conformita' al suo diritto interno, assume le dichiarazioni di testimoni, vittime, indagati ed imputati, periti, consulenti tecnici o di altre persone e altresi' ottiene atti, documenti ed altro materiale probatorio indicato nella domanda di assistenza giudiziaria, e li trasmette alla Parte richiedente. 2. Una persona che deve essere sentita o interrogata nella Parte richiesta, conformemente ad una domanda presentata ai sensi di questo articolo, puo' rifiutare di rendere dichiarazioni o testimonianza quando la legge della Parte richiesta o quella della Parte richiedente lo prevede. 3. Se una persona nel territorio della Parte richiesta sostiene di avere il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere testimonianza secondo la legge della Parte richiedente, la Parte richiedente provvede, su domanda, a fornire alla Parte richiesta una certificazione relativamente alla sussistenza di quel diritto. In assenza di prove contrarie, la certificazione costituisce prova sufficiente di quanto in essa affermato. 4. Ai fini del presente articolo, l'assunzione di testimonianza comprende la produzione di documenti o altro materiale.