(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
       Assunzione di testimonianze o dichiarazioni da persone 
 
  1. La Parte richiesta,  in  conformita'  al  suo  diritto  interno,
assume le dichiarazioni di testimoni, vittime, indagati ed  imputati,
periti, consulenti tecnici o di  altre  persone  e  altresi'  ottiene
atti, documenti ed altro materiale probatorio indicato nella  domanda
di assistenza giudiziaria, e li trasmette alla Parte richiedente. 
  2. Una persona che deve essere sentita o  interrogata  nella  Parte
richiesta, conformemente ad una domanda presentata ai sensi di questo
articolo, puo' rifiutare di  rendere  dichiarazioni  o  testimonianza
quando  la  legge  della  Parte  richiesta  o  quella   della   Parte
richiedente lo prevede. 
  3. Se una persona nel territorio della Parte richiesta sostiene  di
avere il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di  rendere  testimonianza
secondo la  legge  della  Parte  richiedente,  la  Parte  richiedente
provvede,  su  domanda,  a   fornire   alla   Parte   richiesta   una
certificazione relativamente alla sussistenza  di  quel  diritto.  In
assenza di  prove  contrarie,  la  certificazione  costituisce  prova
sufficiente di quanto in essa affermato. 
  4. Ai fini del presente  articolo,  l'assunzione  di  testimonianza
comprende la produzione di documenti o altro materiale.