(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 3)
Articolo 3
Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato
1. Il presente Trattato non si applica:
a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali;
b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali
pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita
dalla legge della Parte richiesta;
c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione
della pena; e
d. al trasferimento di procedimenti penali.
2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio
della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo
svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle
autorita' di quell'altra Parte in virtu' della sua legge interna.