(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
 Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato 
 
    1. Il presente Trattato non si applica: 
  a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali; 
  b.  all'esecuzione  nella  Parte  richiesta  di   sentenze   penali
pronunciate nella Parte richiedente se non  nella  misura  consentita
dalla legge della Parte richiesta; 
  c. al trasferimento di persone  detenute  ai  fini  dell'esecuzione
della pena; e 
  d. al trasferimento di procedimenti penali. 
    2. Nulla nel presente Trattato legittima le  Parti  all'esercizio
della  giurisdizione  nel  territorio   dell'altra   Parte   e   allo
svolgimento  di  funzioni  che  sono  esclusivamente  riservate  alle
autorita' di quell'altra Parte in virtu' della sua legge interna.