Articolo 9 Esecuzione della domanda 1. La domanda di assistenza e' prontamente eseguita dalle autorita' competenti della Parte richiesta in conformita' alla legge di tale Parte e, nella misura in cui la legge lo consente, secondo le modalita' richieste dalla Parte richiedente. 2. Purche' cio' non contrasti con il suo ordinamento interno, la Parte richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte richiesta da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda di assistenza. Le persone che sono state autorizzate possono richiedere all'autorita' competente della Parte richiesta di valutare la possibilita' di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza. 3. La Parte richiesta da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente, non appena ne ha notizia, delle circostanze che potrebbero causare un significativo ritardo nell'esecuzione della domanda. 4. La Parte richiesta puo' rinviare l'esecuzione della domanda nel caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con eventuali procedimenti penali in corso nella Parte richiesta. La Parte richiesta puo' inoltre rinviare la consegna di documenti se questi sono necessari ai fini di procedimenti civili in corso in quella Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su domanda, copie autenticate dei documenti. 5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza puo' essere accordata a determinate condizioni. 6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.