(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                      Esecuzione della domanda 
 
  1. La domanda di assistenza e' prontamente eseguita dalle autorita'
competenti della Parte richiesta in conformita' alla  legge  di  tale
Parte e, nella misura  in  cui  la  legge  lo  consente,  secondo  le
modalita' richieste dalla Parte richiedente. 
  2. Purche' cio' non contrasti con il suo  ordinamento  interno,  la
Parte richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella domanda
di assistenza giudiziaria ad  essere  presenti  all'esecuzione  della
stessa. A tal fine, la Parte richiesta da'  tempestiva  comunicazione
alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda
di  assistenza.  Le  persone  che  sono  state  autorizzate   possono
richiedere all'autorita' competente della Parte richiesta di valutare
la possibilita' di  sottoporre  questioni  specifiche  riferite  alle
procedure di assistenza. 
  3. La Parte  richiesta  da'  tempestiva  comunicazione  alla  Parte
richiedente,  non  appena  ne  ha  notizia,  delle  circostanze   che
potrebbero causare un  significativo  ritardo  nell'esecuzione  della
domanda. 
  4. La Parte richiesta puo' rinviare l'esecuzione della domanda  nel
caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con  eventuali
procedimenti  penali  in  corso  nella  Parte  richiesta.  La   Parte
richiesta puo' inoltre rinviare la consegna di  documenti  se  questi
sono necessari ai fini di procedimenti  civili  in  corso  in  quella
Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su  domanda,  copie
autenticate dei documenti. 
  5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta
valuta  se  l'assistenza  puo'   essere   accordata   a   determinate
condizioni. 
  6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa  da'  tempestiva
comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.