Art. 12 
 
                      Valutazione del personale 
 
  1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture  e  dei
dirigenti nonche' negli adempimenti degli obblighi  di  integrita'  e
trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150
e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.  105,
e' garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero
dell'interno. 
  2. Al  fine  di  promuovere  reali  e  significativi  miglioramenti
dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali,  sono
istituiti, ai sensi dei relativi contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro di  riferimento,  il  fondo  di  amministrazione  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  per   il
personale non  dirigente,  e  il  fondo  dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata per il finanziamento della retribuzione
di  posizione  e  della  retribuzione  di  risultato  del   personale
dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel  rispetto  dei  vincoli  di
bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza  pubblica,  quantifica
le  risorse  dedicate  al  trattamento   economico   accessorio   del
personale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, si vedano le note all'art. 2. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle  funzioni  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  in  materia  di   misurazione   e
          valutazione    della    performance     delle     pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          giugno 2016, n. 140.