Art. 12 Valutazione del personale 1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' negli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e' garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno. 2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note all'art. 2. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2016, n. 140.