Art. 6 
 
                          Funzioni vicarie 
 
  1. Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento,  individua
un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento,
sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza
o impedimento, le funzioni  vicarie  sono  attribuite,  al  dirigente
generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  a)
o, qualora questi sia stato individuato come  vicario  ai  sensi  del
primo periodo, al  dirigente  generale  con  maggiore  anzianita'  di
ruolo.