Art. 7 
 
                      Funzioni di sostituzione 
 
  1. Nel caso di temporanea vacanza,  assenza  o  impedimento  di  un
dirigente  generale,  l'assolvimento  delle  relative   funzioni   di
direzione  e'  affidato  dal  direttore  dell'Agenzia,  con  apposito
incarico ad interim ad altro dirigente generale. 
  2. Nel caso di temporanea vacanza,  assenza  o  impedimento  di  un
dirigente,  l'assolvimento  delle  relative  funzioni  e'  esercitato
direttamente dal competente dirigente generale,  ovvero  puo'  essere
affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente. 
  3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive
strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e
i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi  di
assenza. La sostituzione non ha effetto  ai  fini  dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.