Art. 7 Funzioni di sostituzione 1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale. 2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero puo' essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente. 3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.