Art. 9 
 
                  Formazione e relazioni sindacali 
 
  1. L'Agenzia, in applicazione di quanto  disposto  in  materia  dal
decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione  come
strumento strategico per accrescere il livello delle  competenze  del
proprio personale al fine di migliorare  le  prestazioni  nell'ambito
delle  posizioni  organizzative  di  appartenenza  e  sviluppare   le
potenzialita'  dei  singoli  dipendenti,  secondo  un   processo   di
adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia. 
  2. L'Agenzia adotta,  nell'ambito  della  gestione  del  personale,
relazioni sindacali improntate alla  massima  collaborazione  con  le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto
del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali
e contrattuali applicabili. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.