Art. 21 
 
                         Custodia attenuata 
 
  1. Possono essere organizzate  sezioni  a  custodia  attenuata  per
ospitare  detenuti  che   non   presentano   rilevanti   profili   di
pericolosita' o che sono prossimi  alle  dimissioni  e  ammessi  allo
svolgimento  di  attivita'  all'esterno.  L'organizzazione  di   tali
strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita
personale e comunitaria.