Art. 2 
 
  Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione, gli atti  di  recupero  notificati  entro  la  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  impugnati  e  ancora
impugnabili  alla  stessa  data,  possono  essere  definiti  con   il
pagamento delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e  gli  eventuali  accessori,  entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il  termine
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, che residua dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera  b-bis),  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  possono  essere  definiti
con il pagamento delle somme  complessivamente  dovute  per  le  sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali  accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data. 
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  sottoscritti  entro  la
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo  decreto,  con  il
pagamento, entro il termine di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. 
  4. La definizione di cui a commi 1,  2,  3  si  perfeziona  con  il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro  i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2, 3, 4  del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, con un  massimo  di  venti  rate  trimestrali  di  pari
importo. E' esclusa la compensazione prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di  mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo  e
il competente ufficio prosegue  le  ordinarie  attivita'  relative  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui  all'articolo  5-quater
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
  7. La definizione perfezionata  dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri. 
  8. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo.