Art. 20 
 
Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente  tra
i  soggetti  passivi,   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui  all'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.»; 
    b) all'articolo 70-septies, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di  cui
al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di  gruppo  e'
la  societa'  capogruppo  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma   1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.». 
  2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA  da  parte  dei  partecipanti  ad  un  Gruppo  Bancario  di   cui
all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario,  economico  e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo  finanziario  si
considera  sussistere  se  a  tale  data  e'  stato  sottoscritto  il
contratto di coesione di cui al  comma  3  dell'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.».