Art. 2 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
                               n. 335 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),  prima  delle  parole
«idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; 
  b) all'articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: «nonche' i  criteri
per la  formazione  dei  giudizi  di  idoneita'»,  sono  inserite  le
seguenti:  «,  le  modalita'  di   composizione   delle   commissioni
esaminatrici delle prove d'esame e  i  criteri  di  formazione  della
graduatoria finale del corso»; 
  c) all'articolo 6-ter, comma 1, alle  lettere  a)  e  b),  dopo  le
parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti:  «e  gli  agenti  in
prova»; 
  d) all'articolo 24-quater, comma 1, lettera  b),  dopo  le  parole:
«mediante concorso, espletato» e' inserita la seguente: «anche»; 
  e) all'articolo 27-bis, comma  1,  alla  lettera  c),  prima  delle
parole «idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; 
  f)  all'articolo  62,  primo  comma,  le  parole:  «con   qualifica
inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con
qualifica  inferiore  a   vice   questore   aggiunto   e   qualifiche
equiparate»; 
  g) all'articolo 64: 
  1) al primo comma, le lettere  a)  e  b),  sono  abrogate,  e  alla
lettera c), le parole: «per il commissario»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal
capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti:  «dal  direttore
della direzione o ufficio  centrale  presso  il  quale  il  personale
interessato presta servizio»; 
  2)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Per  il  personale  dei  ruoli
direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per  i  commissari  capo,
commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»; 
    h) all'articolo 65, primo comma: 
      1) le lettere a) e b), sono abrogate; 
      2) alla lettera c),  le  parole:  «per  il  commissario»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario»; 
    i) dopo l'articolo 66, e' inserito il seguente: 
  «Art. 66-bis (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo per i commissari capo). - 1. A partire dalle  valutazioni
per l'anno 2018, il rapporto  informativo  del  commissario  capo  e'
compilato  dagli  stessi  organi  competenti  alla  compilazione  del
rapporto informativo del commissario e  del  vice  commissario  e  ne
segue la medesima procedura.»; 
    l) all'articolo 69,  quarto  comma,  le  parole  «della  carriera
direttiva» sono sostituite con le seguenti:  «con  qualifica  fino  a
vice questore»; 
    m)  l'articolo  71,  e'  sostituito  dal   seguente:   «Art.   71
(Promozione per merito  straordinario  degli  appartenenti  al  ruolo
degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione  alla  qualifica
superiore puo' essere conferita anche per merito  straordinario  agli
agenti e agli  agenti  scelti,  i  quali  nell'esercizio  delle  loro
funzioni  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in   attivita'
attinenti   ai   loro   compiti,   rendendo   straordinari    servizi
all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   dando   prova   di
eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita'  necessarie
per ben adempiere  le  funzioni  della  qualifica  superiore,  ovvero
abbiano corso grave pericolo di vita  per  tutelare  la  sicurezza  e
l'incolumita' pubblica.»; 
    n) all'articolo 72, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«La promozione alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche
per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti
e ai sovrintendenti, i quali,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
abbiano conseguito eccezionali risultati in  attivita'  attinenti  ai
loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della
pubblica  sicurezza,  dando  prova   di   eccezionale   capacita'   e
dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le
funzioni  della  qualifica  superiore,  ovvero  abbiano  corso  grave
pericolo  di  vita  per  tutelare  la   sicurezza   e   l'incolumita'
pubblica.»; 
  o) all'articolo 73, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita  anche  per
merito  straordinario  ai  vice  ispettori,  agli   ispettori,   agli
ispettori capo e agli ispettori  superiori  i  quali,  nell'esercizio
delle loro funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in
attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   dando   prova   di
eccezionale  capacita'  e  dimostrando  di  possedere   le   qualita'
necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica  superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza
e l'incolumita' pubblica.»; 
  p) l'articolo 74 e' sostituto dal seguente:  «Art.  74  (Promozione
per  merito  straordinario  degli  appartenenti  alla  carriera   dei
funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo'  essere
conferita anche per  merito  straordinario  ai  vice  commissari,  ai
commissari, ai commissari capo, ai vice questori  aggiunti,  ai  vice
questori ed ai primi dirigenti i  quali,  nell'esercizio  delle  loro
funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in  attivita'
attinenti   ai   loro   compiti,   rendendo   straordinari    servizi
all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   dando   prova   di
eccezionale capacita' professionale e  dimostrando  di  possedere  le
qualita' necessarie per bene adempiere le  funzioni  della  qualifica
superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita  per  tutelare
la sicurezza e l'incolumita' pubblica.»; 
  q) all'articolo 75: 
  1) al primo comma, le parole: «del  fatto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei fatti»; 
  2) il terzo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «La  proposta  di
promozione per merito straordinario e' formulata,  non  oltre  dodici
mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia  in  cui
sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio,
dell'istituto o del reparto, ovvero, per  il  personale  in  servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da
esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per  le  risorse
umane, d'iniziativa o su rapporto  dei  Direttori  centrali  e  degli
Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»; 
  3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide  il  Ministro,
previo parere degli organi di cui agli  articoli  68  e  69  e»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Sulla  proposta  decidono,  secondo  le
rispettive competenze, gli organi di  cui  agli  articoli  68  e  69,
previo parere, per  le  promozioni  dei  funzionari  alle  qualifiche
dirigenziali,»; 
  4) al quinto comma, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Un'ulteriore promozione per merito  straordinario  non  puo'  essere
conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno  dato
luogo alla precedente proposta di  promozione,  non  siano  trascorsi
almeno tre anni.»; 
    r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 75-bis (Criteri per  il  conferimento  delle  promozioni  per
merito straordinario). - 1.  Il  conferimento  delle  promozioni  per
merito straordinario di cui  agli  articoli  71,  72,  73  e  74,  e'
disposto, previa approvazione di  appositi  criteri  di  massima  nei
quali  sono  tipizzate  le  relative  procedure  e   le   fattispecie
direttamente correlate al circoscritto ambito di  operativita'  delle
disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono
approvati  per  il  personale  fino  alla  qualifica   di   sostituto
commissario e qualifiche corrispondenti da  parte  delle  Commissioni
per la progressione in carriera del personale della Polizia di  Stato
e per il personale della carriera dei funzionari previa  proposta  da
parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal
Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato. 
  Art.  75-ter  (Armonizzazione  della  disciplina  in   materia   di
riconoscimento  per  attivita'  di  servizio).  -  1.  Al   fine   di
armonizzare a quanto previsto dal  presente  Capo  la  materia  delle
ricompense  conferite  al  personale  della  Polizia  di  Stato,  con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile
1981, n. 121, si provvede ad  aggiornare  la  disciplina  di  cui  al
Titolo IX del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
1985, n. 782.». 
  2. La  «TABELLA  A»,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla  «TABELLA  1»,
allegata al presente decreto. 
  3. Il comma 2 dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6,  6-bis,  6-ter,
          24 quater, 27-bis, 62, 64, 65, 69, 72, 73 e 75  del  citato
          decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Nomina ad agente).  -  1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso,  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' non superiore a ventisei anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                c)  efficienza  e  idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d),  per  l'accesso  ai   gruppi   sportivi   "Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,
          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale.». 
              «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). -
          1. Gli allievi agenti di polizia frequentano  un  corso  di
          formazione della durata di dodici mesi,  di  cui  il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. 
              2. Durante il primo semestre del corso di cui al  comma
          1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
          di studio e non possono  essere  impiegati  in  servizi  di
          istituto, salvo  i  servizi  di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
          agenti   destinati   ai   gruppi   sportivi   "Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
              4. Durante la  prima  fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal decreto del capo della  polizia  -  direttore
          generale della pubblica sicurezza di  cui  al  comma  7  ed
          ottenuta  la  conferma  del  giudizio  di  idoneita',  sono
          assegnati agli uffici dell'amministrazione  della  pubblica
          sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 
              5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli
          agenti in prova conseguono la nomina ad agente di  polizia,
          tenuto conto della  relazione  favorevole  del  funzionario
          responsabile del reparto o  dell'ufficio  presso  cui  sono
          applicati. Essi prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel
          ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 
              6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
          sola volta, il periodo  di  applicazione  pratica,  ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
              7. Con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabiliti   le
          modalita'  di  svolgimento  e  la  durata  dei  periodi  di
          formazione e di applicazione  pratica,  comprese  le  prove
          d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di
          idoneita', le modalita' di composizione  delle  commissioni
          esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di  formazione
          della graduatoria finale del corso attuative del corso.». 
              «Art.6-ter (Dimissioni dai corsi). -  1.  Sono  dimessi
          dal corso: 
                a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
          le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4; 
                b) gli allievi e gli agenti in prova  che  non  siano
          riconosciuti idonei al servizio di polizia; 
                c) gli allievi e gli agenti in prova  che  dichiarino
          di rinunciare al corso; 
                d) gli allievi e gli agenti in prova che siano  stati
          per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
          giorni, anche non consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se
          l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
          durante il corso; in quest'ultimo caso gli  allievi  e  gli
          agenti   in   prova,   dopo   la   riacquistata   idoneita'
          fisico-psichica,   sono   ammessi,    rispettivamente,    a
          partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
          sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli  agenti
          in prova e gli allievi di sesso femminile, la  cui  assenza
          oltre trenta giorni sia stata  determinata  da  maternita',
          sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione  pratica
          e a partecipare al primo corso  successivo  ai  periodi  di
          assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
          delle lavoratrici madri; 
                e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
          applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6. 
              2. Gli allievi e gli agenti  in  prova  inquadrati  nei
          gruppi sportivi  della  "Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro"  e
          riconosciuti atleti  di  interesse  nazionale  od  olimpici
          dalle  rispettive  federazioni   o   dal   CONI,   potranno
          eventualmente essere autorizzati ad assentarsi,  in  deroga
          ai termini di cui al comma 1, lettera d),  su  specifica  e
          motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli  agenti  in
          prova  responsabili  di  mancanze  punibili  con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso  sono   adottati   con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  su
          proposta del direttore della scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'amministrazione.». 
              «Art.   24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene,  a
          domanda: 
                a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con modalita' telematiche,  riservato  agli
          assistenti  capo,  individuati,   in   ordine   di   ruolo,
          nell'ambito delle  domande  presentate  in  un  numero  non
          superiore al doppio dei posti disponibili; 
                b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          espletato anche con modalita' telematiche,  per  titoli  ed
          esame, consistente in risposte ad un questionario  tendente
          ad  accertare  prevalentemente  il  grado  di  preparazione
          professionale, soprattutto a livello pratico ed  operativo,
          e  successivo  corso  di  formazione  professionale,  della
          durata non  superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con
          modalita' telematiche, riservato  al  personale  del  ruolo
          degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
          anni di effettivo servizio. 
              2. Alle procedure di cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              3. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica,  l'anzianita'   di   servizio   e   l'anzianita'
          anagrafica. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso di  formazione,
          a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a),  e
          vincitori anche del concorso di cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo comma, previsti per lo stesso anno,  sono  esclusi
          dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera  a),
          risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti.  Quelli
          non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di   formazione
          professionale di  cui  all'articolo  1,  lettera  a),  sono
          devoluti, fino alla data di inizio del  relativo  corso  di
          formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
          lettera b). 
              6.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
          b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la  composizione
          della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento  dei
          corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione  delle
          graduatorie di fine corso e le  altre  modalita'  attuative
          delle procedure di cui al medesimo comma 1. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          ammessi al corso di formazione, a seguito  della  procedura
          di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
          vincitori del concorso di cui alla successiva  lettera  b).
          Agli assistenti capo di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
          assicurato il mantenimento della sede di servizio.». 
              «Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
          L'assunzione  dei  vice  ispettori  di   polizia   di   cui
          all'articolo 27, comma  1,  lettera  a),  avviene  mediante
          pubblico concorso al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' non superiore a ventotto anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                c)  efficienza  e  idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di  istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53. 
              2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
          ai ruoli della Polizia di Stato  con  almeno  tre  anni  di
          anzianita' di effettivo servizio alla data  del  bando  che
          indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
          eccezione del limite di eta'.  Se  i  posti  riservati  non
          vengono coperti la  differenza  va  ad  aumentare  i  posti
          spettanti all'altra categoria. 
              3. A parita' di merito l'appartenenza alla  Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri  titoli   preferenziali   previsti   dall'ordinamento
          vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi  vice
          ispettori.». 
              "Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale  di
          cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
          a  vicequestore  aggiunto  e  qualifiche  equiparate,  deve
          essere redatto, entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,
          un rapporto informativo che si  conclude  con  il  giudizio
          complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre»  o
          «insufficiente». 
              Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
              Al personale nei confronti del quale, nell'anno in  cui
          si riferisce il rapporto informativo,  sia  stata  inflitta
          una sanzione disciplinare piu'  grave  della  deplorazione,
          non  puo'  essere  attribuito   un   giudizio   complessivo
          superiore a «buono». 
              Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
          le modalita' in base alle  quali  deve  essere  redatto  il
          rapporto informativo, volto  a  delineare  la  personalita'
          dell'impiegato, tenendo conto  dei  seguenti  parametri  di
          giudizio, da prevedere in tutto o  in  parte  in  relazione
          alle diverse funzioni attribuite al  personale  di  ciascun
          ruolo ed alle relative responsabilita': 
                1) competenza professionale; 
                2) capacita' di risoluzione; 
                3) capacita' organizzativa; 
                4) qualita' dell'attivita' svolta; 
                5) altri elementi di giudizio. 
              Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno  essere
          previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei  quali
          sara' attribuito dall'organo competente  alla  compilazione
          del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
          65 e 66, un punteggio variabile da un minimo  di  1  ad  un
          massimo di 3. 
              Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
          mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
          titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere." 
              «Art.  64  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso il
          Dipartimento della pubblica sicurezza). - a) (abrogata). 
                b) (abrogata). 
                c)  per  il  commissario  capo,  il   commissario   o
          qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
          la quale prestano  servizio.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso dal direttore della direzione o  ufficio  centrale
          presso il quale il personale interessato presta servizio; 
                d) per il personale dei ruoli degli ispettori  e  dei
          sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
          divisione  da  cui  dipende.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso dal direttore della direzione o  ufficio  centrale
          presso il quale presta servizio; 
                e) per il personale  dei  ruoli  degli  assistenti  e
          degli agenti o qualifiche equiparate, dal  funzionario  dal
          quale direttamente  dipende.  Il  giudizio  complessivo  e'
          espresso dal direttore della divisione presso la  quale  il
          personale interessato presta servizio. 
              Per il personale in servizio presso  l'ufficio  per  il
          coordinamento  e  la  pianificazione  di  cui  all'art.  5,
          lettera a) della legge 1° aprile 1981, n.  121,  competente
          alla compilazione del rapporto informativo e' il  direttore
          dell'ufficio predetto. 
              Per i commissari capo, commissari e vice  commissari  e
          qualifiche  equiparate  in   servizio   presso   uffici   a
          composizione interforze diretti da ufficiali  o  funzionari
          delle altre Forze  di  polizia  indicate  nell'articolo  16
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  competenti  alla
          compilazione sono  i  dirigenti  della  Polizia  di  Stato,
          individuati con il regolamento di semplificazione  previsto
          dall'articolo 1 della legge 8 marzo  1999,  n.  50,  previa
          acquisizione degli elementi di  valutazione  da  parte  del
          competente capo dell'ufficio. 
              Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
          ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
          della Polizia di Stato.  In  mancanza  di  dirigenti  della
          Polizia di Stato, organi competenti alla  compilazione  dei
          rapporti  informativi  sono  gli  appartenenti   ai   ruoli
          sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
          precedente. 
              Fino  all'emanazione  del   suddetto   regolamento   di
          semplificazione,  le  modalita'  per   l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  terzo   e   quarto   sono
          individuate con decreto del  capo  della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza. 
              Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto  comma
          si applicano  a  decorrere  dall'anno  2002,  in  relazione
          all'attivita' svolta nell'anno 2001.». 
              «Art  65  (Organi  competenti  alla  compilazione   del
          rapporto informativo per il personale in servizio presso le
          questure  e  gli  uffici   dipendenti).   -   Il   rapporto
          informativo, per il personale di cui  al  presente  decreto
          legislativo in servizio presso le questure e gli uffici  da
          esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri  2,  4  e  5
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato: 
                a) (abrogata). 
                b) (abrogata). 
                c) per il commissario  capo,  il  commissario  ed  il
          personale dei ruoli degli ispettori e  dei  sovrintendenti,
          dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
          vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
          un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
          questore; 
                d) per il personale  dei  ruoli  degli  assistenti  e
          degli  agenti,  dal  funzionario  o  dall'ispettore  o  dal
          sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il  giudizio
          complessivo e' espresso dal  primo  dirigente  o  dal  vice
          questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso  non
          dipenda da un primo dirigente. 
              Alla  compilazione  del  rapporto  informativo  per  il
          personale  in  servizio  presso  le  sezioni   di   polizia
          giudiziaria  costituite  nelle  Procure  della   Repubblica
          presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari  e
          le  Preture  sono  competenti  gli  organi   previsti   dal
          precedente   comma,   fermo   restando   quanto   stabilito
          dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.». 
              «Art. 69 (Commissioni per il  personale  non  direttivo
          della Polizia di Stato). - Sulle questioni  concernenti  lo
          stato giuridico e la progressione di carriera del personale
          non direttivo di  cui  al  presente  decreto  si  esprimono
          specifiche commissioni, rispettivamente  per  il  personale
          del  ruolo  degli  ispettori,  per  quello  del  ruolo  dei
          sovrintendenti e per quello dei ruoli  degli  assistenti  e
          degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da
          un dirigente generale in servizio  presso  il  dipartimento
          della pubblica  sicurezza  e  composte  da  quattro  membri
          scelti  fra  i  dirigenti  in  servizio  presso  lo  stesso
          dipartimento. 
              Delle  predette   commissioni   fanno   parte   quattro
          rappresentanti del personale eletti  ai  sensi  dell'ultimo
          comma dell'art. 68. 
              In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
          Presidente. 
              Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte
          da funzionari con qualifica fino a vice questore. 
              La  nomina  dei  componenti  e  dei   segretari   delle
          commissioni viene  conferita  con  provvedimento  del  capo
          della  Polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza. 
              All'inizio di ogni anno le  commissioni  propongono  al
          Consiglio  di  amministrazione  di  cui  all'art.  68,  per
          l'approvazione, i criteri di massima che  verranno  seguiti
          negli  scrutini  per  merito  comparativo  e   per   merito
          assoluto.». 
              «Art. 72 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          assistenti  capo  e  degli  appartenenti   al   ruolo   dei
          sovrintendenti). - La promozione alla  qualifica  superiore
          puo' essere conferita anche per merito  straordinario  agli
          assistenti   capo,   ai   vice    sovrintendenti    e    ai
          sovrintendenti,  i   quali,   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati   in
          attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo  straordinari
          servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando
          prova di eccezionale capacita' e dimostrando  di  possedere
          le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
              Al personale con qualifica di sovrintendente capo,  che
          si trovi nelle condizioni previste  dal  precedente  comma,
          possono  essere  attribuiti,  o  la  classe  superiore   di
          stipendio  o,   se   piu'   favorevoli,   tre   scatti   di
          anzianita'.». 
              «Art. 73 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli  ispettori).  -  La  promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito straordinario ai  vice  ispettori,  agli  ispettori,
          agli ispettori capo e agli  ispettori  superiori  i  quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  dando  prova  di   eccezionale
          capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie
          per bene adempiere le funzioni della  qualifica  superiore,
          ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
          sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
              Al personale con qualifica  di  sostituto  commissario,
          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente
          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di
          stipendio  o,   se   piu'   favorevoli,   tre   scatti   di
          anzianita'.». 
              «Art.  75  (Decorrenza  delle  promozioni  per   merito
          straordinario).  -  Le  promozioni  di  cui  agli  articoli
          precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e
          vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile  con
          le vacanze ordinarie. 
              Le promozioni per merito straordinario  possono  essere
          conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o
          in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla  proposta  di
          promozione,  con   la   decorrenza   prevista   dal   comma
          precedente. 
              La proposta di promozione per merito  straordinario  e'
          formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti,
          dal  questore  della  provincia  in  cui   sono   avvenuti,
          d'iniziativa o  su  rapporto  del  dirigente  dell'ufficio,
          dell'istituto o del reparto, ovvero, per  il  personale  in
          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  e
          le  articolazioni  da  esso  direttamente  dipendenti,  dal
          Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o  su
          rapporto dei Direttori centrali  e  degli  Uffici  di  pari
          livello del medesimo Dipartimento. 
              Sulla  proposta   decidono,   secondo   le   rispettive
          competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo
          parere, per le promozioni dei  funzionari  alle  qualifiche
          dirigenziali, della  commissione  per  la  progressione  in
          carriera, secondo le rispettive competenze,  salvo  che  la
          proposta  relativa  all'assistente  capo,  sulla  quale  il
          parere   viene   espresso   dalla   Commissione    per    i
          sovrintendenti. 
              Un'ulteriore promozione per  merito  straordinario  non
          puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo  e
          quelli che hanno dato luogo  alla  precedente  proposta  di
          promozione, non siano trascorsi almeno  tre  anni.  In  tal
          caso, qualora si verifichino  le  condizioni  previste  dai
          precedenti  articoli,  al  personale  interessato   possono
          essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se
          piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.».