Art. 22 
 
 
                          Conto consuntivo 
 
  1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto
del patrimonio. Ad esso sono allegati: 
    a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con  l'indicazione  del
nome del debitore o del creditore, della causale del  credito  o  del
debito e del loro ammontare; 
    b) la situazione amministrativa che dimostra il  fondo  di  cassa
all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle  pagate,  tanto
in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da
riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste  da  pagare  (residui
passivi) nonche' l'avanzo o il disavanzo di amministrazione; 
    c) il prospetto delle spese per il personale e  per  i  contratti
d'opera; 
    d) il rendiconto delle singole attivita' e dei singoli progetti; 
    e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale; 
    f) il rendiconto delle eventuali attivita' di vendita di  beni  e
di servizi a favore di terzi; 
    g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso. 
  2.  Il  conto  finanziario,  in  relazione  all'aggregazione  delle
entrate e delle spese contenute nel programma  annuale  comprende  le
entrate di competenza dell'anno  accertate,  riscosse  o  rimaste  da
riscuotere e le spese di competenza dell'anno,  impegnate,  pagate  o
rimaste da pagare. 
  3. Il conto del patrimonio indica  la  consistenza  degli  elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   ed   al    termine
dell'esercizio,  e  le  relative  variazioni,   nonche'   il   totale
complessivo  dei  crediti  e  dei   debiti   risultanti   alla   fine
dell'esercizio. 
  4. Il prospetto delle spese per il  personale  e  per  i  contratti
d'opera, conseguenti  allo  svolgimento  ed  alla  realizzazione  dei
progetti, evidenzia la  consistenza  numerica  del  personale  e  dei
contratti  d'opera,  l'entita'  complessiva  della  spesa  e  la  sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi  vigenti  e  ai
corrispettivi dovuti.