Art. 29 
 
 
                                Beni 
 
  1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle  istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili, mobili  e  mobili  registrati
secondo le norme del codice  civile.  I  beni  sono  descritti  negli
inventari in conformita' alle disposizioni contenute  nei  successivi
articoli. 
  2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e  degli  enti
locali che sono concessi  in  uso  alle  istituzioni  scolastiche  si
osservano, oltre  che  le  disposizioni  del  codice  civile,  quelle
impartite dagli enti medesimi. 
  3.  Ciascuna  istituzione  scolastica  approva,  con  delibera  del
Consiglio d'istituto, il proprio  regolamento  per  la  gestione  del
patrimonio e degli inventari, nel rispetto  di  quanto  previsto  dal
presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia.
Il predetto  regolamento  contiene,  altresi',  disposizioni  per  la
gestione dei beni non  soggetti  all'iscrizione  negli  inventari  ai
sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo  linee  guida  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' trasmesso  all'Ufficio
scolastico regionale territorialmente competente.