Art. 36 Le opere dell'ingegno 1. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. 3. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 4. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'. 5. All'istituzioni scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.