Art. 46 
 
 
               Strumenti di acquisto e di negoziazione 
 
  1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
anche in  relazione  al  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  telematici,  messi  a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle  vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.  Fermo
restando l'obbligo di acquisizione in  forma  centralizzata  previsti
dalla  normativa  vigente,  le   istituzioni   scolastiche   possono,
altresi', espletare procedure  di  affidamento  in  forma  associata,
mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a  reti  gia'
esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero  espletare  procedure  di
affidamento  in  via  autonoma  anche  in  relazione  al  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni
di attuazione. 
 
          Note all'art. 46: 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.