Art. 50 
 
 
                  Ambiti territoriali di revisione 
 
  1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalita'  connesse
al controllo di regolarita' amministrativa e contabile ed alla nomina
dei revisori dei conti di cui all'articolo 49, aggrega le istituzioni
scolastiche  del  territorio  di   propria   competenza   in   ambiti
territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di  organizzazione
della rete scolastica approvati nella Regione. 
  2. L'aggregazione e' operata in considerazione: 
    a) delle disposizioni vigenti in  materia  di  limiti  al  numero
degli ambiti e al numero delle istituzioni  scolastiche  per  ciascun
ambito; 
    b)   della   dimensione   complessiva   dei   flussi   finanziari
amministrati; 
    c) della vicinanza e/o del facile  collegamento  tra  le  diverse
sedi; 
    d) della situazione geografica e ambientale in cui  gli  istituti
operano.