Art. 7 
 
 
                Avanzo o disavanzo di amministrazione 
 
  1. Nel programma annuale e'  iscritta  come  posta  a  se'  stante,
rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di  competenza,
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 
  2. Al programma annuale e' allegata una  tabella  dimostrativa  del
predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel  quale
sono   indicati   i   singoli   stanziamenti   di   spesa   correlati
all'utilizzazione  dell'avanzo.  Detti  stanziamenti  possono  essere
impegnati solo dopo la  realizzazione  dell'effettiva  disponibilita'
finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. 
  3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto  del
disavanzo di amministrazione presunto al fine del  suo  assorbimento.
Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del  programma  annuale,
deve illustrare i criteri  adottati  per  pervenire  all'assorbimento
dello stesso disavanzo di amministrazione.