Art. 2 Schema del piano dei conti integrato 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale. In sede di prima applicazione, il piano dei conti integrato e' introdotto mediante la sperimentazione di cui all'articolo 5. La struttura del piano dei conti integrato si compone di tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1. 2. Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma 1, e' costituito dall'elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.