Art. 2 
 
 
                Schema del piano dei conti integrato 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, le amministrazioni  centrali  dello  Stato  adottano  un
piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale.  In
sede  di  prima  applicazione,  il  piano  dei  conti  integrato   e'
introdotto mediante la sperimentazione  di  cui  all'articolo  5.  La
struttura del piano dei conti integrato si  compone  di  tre  moduli:
piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale,  secondo  lo
schema di cui all'Allegato 1. 
  2. Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma  1,  e'
costituito  dall'elenco  dei   conti   di   natura   finanziaria   ed
economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture  di
integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per  le  fasi
di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.