Art. 5 
 
 
                           Sperimentazione 
 
  1. Nei termini previsti dal decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  38-sexies  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attivita' di sperimentazione
della  durata  prevista  dal  predetto  articolo  38-sexies  volta  a
valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata,  del
piano dei conti integrato e  del  suo  utilizzo  quale  struttura  di
riferimento per le varie fasi di  bilancio  di  cui  all'articolo  3,
unitamente  alle  missioni,  ai  programmi  e  alle  azioni  di   cui
all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nonche'
della codifica provvisoria  dell'articolo  38-quater  della  medesima
legge n. 196 del 2009. 
  2. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 1 sono disciplinate le modalita' della  sperimentazione  del
piano dei conti integrato. 
  3. I livelli di articolazione del piano dei  conti,  adottati  come
indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini  delle  fasi
di  bilancio  e  della  rappresentazione  dei  dati  finanziari   nei
documenti di bilancio, possono essere modificati  in  relazione  agli
esiti della sperimentazione di cui al presente articolo. 
  4. Gli aggiornamenti del piano  dei  conti  integrato  relativi  ai
livelli  di  articolazione  di  cui  all'articolo  3,  sono  adottati
mediante modifiche al presente regolamento.  Le  altre  modifiche  al
piano dei  conti  integrato  sono  adottate  ai  sensi  dell'articolo
38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a  seguito  della
sperimentazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 38-sexies della  citata  legge  n.
          196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  25-bis  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
                «Art. 25-bis (Introduzione  delle  azioni).  -  1.  I
          programmi di spesa, come definiti  all'art.  21,  comma  2,
          secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 
                2. Le azioni costituiscono un  livello  di  dettaglio
          dei programmi  di  spesa  che  specifica  ulteriormente  la
          finalita' della spesa  rispetto  a  quella  individuata  in
          ciascun  programma,  tenendo   conto   della   legislazione
          vigente. 
                3. Ai  fini  della  loro  individuazione,  le  azioni
          devono presentare le seguenti caratteristiche: 
                  a) raggruppano le risorse finanziarie  dedicate  al
          raggiungimento  di  una  stessa  finalita',  salvo   quanto
          previsto al comma 4; 
                  b) specificano la finalita' della spesa in  termini
          di: 
                    1) settori o aree omogenee di intervento; 
                    2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 
                    3) tipi di attivita' omogenee; 
                    4) categorie di beneficiari  di  trasferimenti  o
          contribuzioni in denaro; 
                    5)   ogni    altro    elemento    che    descriva
          esplicitamente le realizzazioni, i risultati  e  gli  scopi
          della spesa; 
                  c)   corrispondono   a    insiemi    omogenei    di
          autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita'; 
                  d) sono significative sotto il profilo  finanziario
          e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo. 
                4.  Le  azioni  possono  contenere  spese  di  natura
          economica diversa. In ogni caso, ai fini della  gestione  e
          della rendicontazione, le spese  di  personale  di  ciascun
          programma di spesa sono iscritte  all'interno  di  un'unica
          azione. 
                5.  A  fini  conoscitivi,  per  ciascuna  azione,  e'
          assicurata  l'analisi  della   spesa   sulla   base   delle
          pertinenti  voci  della   classificazione   economica,   in
          coerenza con il piano dei conti  di  cui  all'art.  38-ter,
          distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte  corrente  da
          quella in conto capitale. 
                6. Con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sulla base di quanto previsto  al  comma  3,
          sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 
                7. Al fine di consentire  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi delle  istituzioni  competenti  in  materia  di
          formazione, gestione e rendicontazione del  bilancio  dello
          Stato nonche'  di  valutare  l'efficacia  dell'introduzione
          delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a  6  si
          applicano, in via sperimentale,  dall'esercizio  2017  fino
          alla  conclusione  dell'esercizio   precedente   a   quello
          individuato ai sensi  del  comma  8.  Durante  il  medesimo
          periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in  azioni,
          effettuata ai sensi del  comma  1  del  presente  articolo,
          riveste carattere meramente conoscitivo  e  integra  quella
          prevista, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          dall'art. 25, comma 2-bis. 
                8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in
          cui si svolge la sperimentazione di  cui  al  comma  7,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei
          conti,  predispone  una   relazione   annuale   in   merito
          all'efficacia   dell'introduzione    delle    azioni,    da
          trasmettere alle Camere entro il termine  previsto  per  la
          presentazione del rendiconto generale dello  Stato  di  cui
          all'art.  35.  In  relazione  all'esito  positivo  di  tale
          valutazione e all'adeguamento dei  sistemi  informativi  di
          cui al comma 7, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  e'  stabilito  l'esercizio  finanziario  a
          decorrere dal  quale  le  azioni  costituiscono  le  unita'
          elementari di bilancio  ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sulla base della relazione di cui  al  primo
          periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai
          sensi del comma 6. 
                8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7,
          l'elenco delle azioni puo' essere  aggiornato  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i
          decreti   di    variazioni    di    bilancio    conseguenti
          all'approvazione   di   nuovi   leggi,    ricorrendone    i
          presupposti, possono istituire nuove  azioni  e  modificare
          quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di
          cui al comma 7.». 
              - Il testo degli articoli 38-quater e 38-ter, comma  4,
          della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle  Note
          alle premesse.