Art. 5 Sperimentazione 1. Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attivita' di sperimentazione della durata prevista dal predetto articolo 38-sexies volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per le varie fasi di bilancio di cui all'articolo 3, unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' della codifica provvisoria dell'articolo 38-quater della medesima legge n. 196 del 2009. 2. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalita' della sperimentazione del piano dei conti integrato. 3. I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo. 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito della sperimentazione.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 25-bis (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'art. 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. 3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalita' della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attivita' omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita'; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo. 4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'art. 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'art. 25, comma 2-bis. 8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6. 8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.». - Il testo degli articoli 38-quater e 38-ter, comma 4, della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse.