Art. 8 Controlli 1. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalita' di controllo per la fase della sperimentazione. 3. Le modalita' di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento. 4. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2 dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note alle premesse.