Art. 8 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Gli Uffici centrali del bilancio e  le  Ragionerie  territoriali
dello Stato esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo  sulla
correttezza delle scritture contabili adottate dalle  amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le loro  articolazioni  periferiche,  e
sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 
  2. Il decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  disciplina  le
modalita' di controllo per la fase della sperimentazione. 
  3. Le modalita' di controllo a regime,  definite  a  seguito  della
sperimentazione  di  cui  all'articolo  5,  sono  adottate   mediante
modificazioni del presente regolamento. 
  4. Come previsto dall'articolo 38-bis,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e al  termine  della  sperimentazione  di  cui
all'articolo  5,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e  la  Corte  dei
conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di
controllo  contabile  di  rispettiva  competenza,  ivi  compresi  gli
aspetti informatici delle medesime procedure. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo del comma 2 dell'art.  38-bis  della  citata
          legge  n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note  alle
          premesse.