Art. 9 Disposizioni d'attuazione e finanziarie 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573
Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 90 del 2016: «Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.