Art. 9 
 
 
               Disposizioni d'attuazione e finanziarie 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo  12  maggio
2016, n. 90.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  provvedono
all'attuazione degli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1573 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11  del  citato
          decreto legislativo n. 90 del 2016: 
                «Art. 11 (Copertura finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000  per
          l'anno 2016, a euro 12.212.000  per  l'anno  2017,  a  euro
          11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000  a  decorrere
          dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190.