Art. 6 
 
Disposizioni  in  merito  alla  tracciabilita'  dei  dati  ambientali
                          inerenti rifiuti 
 
  1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e,  conseguentemente,  non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78. 
  2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti
disposizioni: 
    a) gli articoli 16, 35,  36,  39  commi  1,  2,  2-bis,  2-ter  e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.
205; 
    b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,  9,  9-bis,
secondo  periodo,  10,  11,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
    c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I
contributi relativi  all'anno  2018,  compresi  quelli  eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre  2018,  sono  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. Dal 1° gennaio 2019,  e  fino  alla  definizione  e  alla  piena
operativita' di  un  nuovo  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti
organizzato e gestito  direttamente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  i  soggetti  di  cui  agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006
garantiscono  la   tracciabilita'   dei   rifiuti   effettuando   gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le  modalita'  di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.