Art. 10 
 
       Inserimento dell'articolo 12-bis al decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita').
- 1. Al fine di  sviluppare  il  mercato  dei  servizi  di  trasporto
passeggeri ad alta velocita',  di  promuovere  un  utilizzo  ottimale
dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitivita' dei
servizi di trasporto passeggeri ad  alta  velocita'  con  conseguenti
effetti positivi per i passeggeri, l'esercizio del diritto di accesso
di  cui  all'articolo  12  relativamente  ai  servizi  di   trasporto
passeggeri ad alta velocita' puo' essere soggetto solo  ai  requisiti
stabiliti dall'organismo di  regolazione  conformemente  al  presente
articolo. 
    2. Qualora, a seguito  dell'analisi  prevista  dall'articolo  12,
commi 6 e 7, l'organismo di regolazione determini che il servizio  di
trasporto passeggeri ad alta velocita' previsto tra un dato punto  di
partenza e una data destinazione compromette  l'equilibrio  economico
di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso  percorso  o
un  percorso  alternativo,  l'organismo  di  regolazione  indica   le
eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare  le
condizioni  per  la  concessione  del  diritto  di  accesso  di   cui
all'articolo 12,  comma  6.  Tali  modifiche  possono  includere  una
modifica del servizio previsto.».