Art. 10 Inserimento dell'articolo 12-bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita'). - 1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita', di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitivita' dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 12 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' puo' essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione conformemente al presente articolo. 2. Qualora, a seguito dell'analisi prevista dall'articolo 12, commi 6 e 7, l'organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocita' previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 12, comma 6. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto.».