Art. 11 
 
       Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Sistema comune d'informazione  e  di  emissione  di
biglietti cumulativi). - 1. Al fine di  agevolare  e  assecondare  la
domanda di servizi integrati da parte dei passeggeri, e'  introdotto,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
un sistema comune d'informazione  e  di  biglietteria  integrate  che
possa fornire  una  offerta  di  biglietti,  biglietti  cumulativi  e
prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri  che
si  svolgono  a  condizioni  di  libero  mercato  e  non  soggetti  a
contribuzione pubblica. 
    2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio e  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le modalita' di istituzione del  sistema  di
cui  al  comma  1  sono  definite  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti,  nel  quale  sono  stabilite   anche   le   modalita'   di
ripartizione dei costi del  servizio  integrato  tra  gli  operatori.
L'organismo di regolazione  vigila  affinche'  il  sistema  non  crei
distorsioni di mercato e sia gestito con modalita' di accesso equo  e
non discriminatorio, anche con riferimento  alla  disponibilita'  dei
dati sulla base dei quali il sistema medesimo opera. 
    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuate  le  modalita'  per  l'estensione  del   sistema   comune
d'informazione e di biglietteria  integrata  agli  altri  servizi  di
trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».