Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  I  canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di   corridoi
ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione sono
differenziati, nel rispetto dei criteri  definiti  dall'organismo  di
regolazione, in modo da offrire incentivi  per  dotare  i  treni  del
sistema di  controllo-comando  e  segnalamento  denominato  "European
Train Control System" (ETCS), conforme alla versione  adottata  dalla
decisione 2008/386/CE della Commissione o alle  versioni  successive.
Detta differenziazione non  comporta  globalmente  un  aumento  delle
entrate del gestore dell'infrastruttura.  In  deroga  all'obbligo  di
differenziare i canoni, la suddetta differenziazione  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di  cui  al
regolamento (UE) 2016/919  della  Commissione,  sulle  quali  possono
circolare solo i treni dotati dell'ETCS. Nei casi di cui al  presente
comma, resta ferma la necessita' di assicurare l'equilibrio economico
finanziario della gestione.». 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 18. (Deroghe ai  principi  di  imposizione  dei
          canoni di  accesso).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 17 in materia di  determinazione  dei  canoni
          per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del
          pieno recupero, da parte del gestore,  dei  costi  connessi
          all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria
          e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          possono essere previsti coefficienti di  maggiorazione  dei
          canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura   ferroviaria,
          fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di  cui
          all'articolo 16. 
                2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al  comma
          1, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  si
          assicura che i gestori dell'infrastruttura abbiano valutato
          l'impatto dei coefficienti di maggiorazione  per  specifici
          segmenti di mercato, prendendo in considerazione  almeno  i
          binomi elencati nell'allegato VI, punto 1, della  direttiva
          2012/34/UE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,
          scegliendo quelli  pertinenti.  L'elenco  dei  segmenti  di
          mercato definiti dai gestori  dell'infrastruttura  contiene
          almeno i tre segmenti seguenti: 
                  a) servizi merci; 
                  b) servizi passeggeri nel quadro di un contratto di
          servizio pubblico locale, regionale e nazionale; 
                  c) altri servizi passeggeri. 
              Il   gestore   dell'infrastruttura   puo'   distinguere
          ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o ai
          passeggeri trasportati nonche' ad altri parametri  relativi
          ai segmenti specifici. Sono, inoltre, definiti  i  segmenti
          di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano  al
          momento servizi ma possono effettuarli durante  il  periodo
          di validita' del sistema  di  imposizione  dei  canoni.  Il
          gestore dell'infrastruttura  non  include  nel  sistema  di
          imposizione dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione
          per tali segmenti di mercato. 
                3.   Il   gestore   dell'infrastruttura   applica   i
          coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 in  base  a
          principi di efficienza, trasparenza e non  discriminazione,
          garantendo nel  contempo  la  competitivita'  ottimale  dei
          segmenti del mercato ferroviario Il sistema di  imposizione
          dei canoni deve rispettare  gli  aumenti  di  produttivita'
          conseguiti   dalle   imprese   ferroviarie.   Il    gestore
          dell'infrastruttura puo' altresi'  applicare,  fatti  salvi
          gli articoli 101, 102, 106 e 107  TFUE,  le  riduzioni  sui
          canoni  imposti  all'impresa  ferroviaria,  secondo  quanto
          previsto ai commi 11, 12 e 13, fermo restando  l'equilibrio
          economico e finanziario di cui all'articolo 16. 
                4. L'organismo di regolazione verifica: 
                  a)    la    sostenibilita'    per    il     mercato
          dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione cui  al
          comma 1; 
                  b) che tali coefficienti siano applicati in base  a
          principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione; 
                  c) che tali coefficienti siano applicati in modo da
          garantire  la  competitivita'  ottimale  dei  segmenti  del
          mercato ferroviario; 
                  d)  che  il  sistema  di  imposizione  dei   canoni
          rispetti gli  aumenti  di  produttivita'  conseguiti  dalle
          imprese ferroviarie. 
              L'organismo di regolazione  comunica  gli  esiti  della
          verifica al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
          successive valutazioni. L'organismo di regolazione verifica
          inoltre che le riduzioni  rispettino  quanto  stabilito  ai
          commi 11, 12 e 13. 
                5. Il  livello  dei  canoni  stabiliti  non  preclude
          l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del  mercato  che
          possono  pagare   quanto   meno   il   costo   direttamente
          imputabile, piu' un tasso di rendimento accettabile per  il
          mercato, alla prestazione del servizio ferroviario. 
                6. L'elenco dei segmenti di mercato e' pubblicato nel
          prospetto informativo della rete ed e' rivisto almeno  ogni
          cinque anni.  L'organismo  di  regolazione  controlla  tale
          elenco ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  del  presente
          decreto. 
                7. I gestori dell'infrastruttura  possono  fissare  i
          canoni  a  un   livello   piu'   elevato   per   recuperare
          completamente i costi sostenuti per il trasporto merci da e
          verso paesi terzi,  effettuato  su  linee  con  scartamento
          diverso  da  quello  della  rete   ferroviaria   principale
          all'interno dell'Unione. 
                8. Per il sistema Alta Velocita'/Alta Capacita' e per
          altri progetti di investimento specifici, da realizzare  in
          futuro   o   ultimati   dopo   il    1988,    il    gestore
          dell'infrastruttura puo' stabilire o mantenere canoni  piu'
          elevati, sulla base dei costi totali  a  lungo  termine  di
          tali progetti, purche' si tratti di progetti che migliorano
          l'efficienza o la redditivita' e che,  in  caso  contrario,
          non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati.  Tale
          sistema di imposizione dei canoni puo'  inoltre  comportare
          accordi  di  ripartizione  dei  rischi  connessi  ai  nuovi
          investimenti. 
                9. I canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di
          corridoi ferroviari di cui  al  regolamento  (UE)  2016/919
          della Commissione  sono  differenziati,  nel  rispetto  dei
          criteri definiti dall'organismo di regolazione, in modo  da
          offrire  incentivi  per  dotare  i  treni  del  sistema  di
          controllo-comando e segnalamento denominato "European Train
          Control System" (ETCS),  conforme  alla  versione  adottata
          dalla  decisione  2008/386/CE  della  Commissione  o   alle
          versioni successive. Detta  differenziazione  non  comporta
          globalmente  un   aumento   delle   entrate   del   gestore
          dell'infrastruttura. In deroga all'obbligo di differenziare
          i  canoni,  la  suddetta  differenziazione  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura non si applica alle  linee  ferroviarie
          di cui al  regolamento  (UE)  2016/919  della  Commissione,
          sulle  quali  possono  circolare  solo   i   treni   dotati
          dell'ETCS. Nei casi di cui al presente comma,  resta  ferma
          la  necessita'   di   assicurare   l'equilibrio   economico
          finanziario della gestione. 
                10. Per impedire discriminazioni,  i  canoni  medi  e
          marginali  di  ogni  gestore  dell'infrastruttura  per  usi
          equivalenti della sua infrastruttura sono comparabili  e  i
          servizi comparabili sullo stesso segmento di  mercato  sono
          soggetti agli stessi canoni. Il gestore dell'infrastruttura
          deve dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza
          rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema
          di imposizione dei canoni soddisfa questi requisiti. 
                11. Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi
          soltanto ai canoni  applicati  a  una  sezione  determinata
          dell'infrastruttura e si  limitano  all'economia  effettiva
          realizzata  dal  gestore  dell'infrastruttura   dei   costi
          amministrativi. Per determinare il  livello  di  riduzione,
          non si puo' tener conto delle economie integrate nei canoni
          applicati. 
                12.  A  servizi  analoghi  si  applicano  sistemi  di
          riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano  in
          modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria. 
                13. Il  gestore  dell'infrastruttura  puo'  istituire
          schemi  di   canone,   destinati   a   tutti   gli   utenti
          dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici,  che
          prevedono  riduzioni  limitate  nel  tempo   al   fine   di
          promuovere  lo  sviluppo  di  nuovi  servizi  ferroviari  o
          riduzioni volte a incentivare l'uso di  linee  notevolmente
          sotto utilizzate. 
                14.  Ogni  modifica  degli  elementi  essenziali  del
          sistema di imposizione dei canoni deve essere resa pubblica
          con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per  la
          pubblicazione del prospetto informativo della rete.».