Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  richiedente  la
capacita' di infrastruttura al fine  di  effettuare  un  servizio  di
trasporto di passeggeri, ne informa i gestori  dell'infrastruttura  e
gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto  mesi  prima
dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la  richiesta
di capacita' si riferisce. Per poter valutare il  potenziale  impatto
economico sui vigenti contratti di servizio pubblico,  gli  organismi
di regolazione provvedono  a  che  siano  informate,  senza  indebito
ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorita' competente che  ha
aggiudicato sul  percorso  in  questione  un  servizio  di  trasporto
ferroviario di  passeggeri  definito  in  un  contratto  di  servizio
pubblico e le imprese  ferroviarie  che  adempiono  al  contratto  di
servizio pubblico sul percorso  di  tale  servizio  di  trasporto  di
passeggeri.». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 24. (Richieste  di  tracce  orarie).  -  1.  Le
          richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono
          essere presentate dai richiedenti  sotto  forma  di  tracce
          orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 13, comma
          2, lettere a), b) e c). Ai fini dell'uso di tale  capacita'
          di  infrastruttura,  i  richiedenti  designano   un'impresa
          ferroviaria affinche' sottoscriva un contratto di  utilizzo
          dell'infrastruttura con il  gestore  dell'infrastruttura  a
          norma dell'articolo 25. 
                2. Il richiedente la capacita' di  infrastruttura  al
          fine di effettuare un servizio di trasporto di  passeggeri,
          ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di
          regolazione  interessati   almeno   diciotto   mesi   prima
          dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale  la
          richiesta di capacita' si riferisce. Per poter valutare  il
          potenziale  impatto  economico  sui  vigenti  contratti  di
          servizio pubblico, gli organismi di regolazione  provvedono
          a che siano informate, senza indebito  ritardo  e  comunque
          entro  dieci  giorni,   l'autorita'   competente   che   ha
          aggiudicato  sul  percorso  in  questione  un  servizio  di
          trasporto  ferroviario  di  passeggeri   definito   in   un
          contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che
          adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di
          tale servizio di trasporto di passeggeri. 
                3. Fermo restando  quanto  previsto  dal  regolamento
          (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          22 settembre 2010, per le tracce ferroviarie su  piu'  reti
          il gestore dell'infrastruttura assicura  che  le  richieste
          possano essere presentate a uno sportello unico sotto forma
          di    organismo    congiunto    istituito    dai    gestori
          dell'infrastruttura medesimi oppure  di  un  gestore  unico
          dell'infrastruttura attivo  sulla  traccia  ferroviaria  in
          questione. Questi puo'  agire  per  conto  del  richiedente
          nella   ricerca   di   capacita'   presso   altri   gestori
          dell'infrastruttura in questione.».