Art. 14 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 28, comma 5,  del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112, le parole «comma 7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 10». 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'articolo 28 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   28.   (Procedura    di    programmazione    e
          coordinamento).  -   1.   Nell'ambito   del   processo   di
          assegnazione di capacita', devono essere  soddisfatte,  per
          quanto  possibile,  tutte  le  richieste  di  capacita'  di
          infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su
          linee appartenenti a piu' reti, tenendo  conto  per  quanto
          possibile di tutti i vincoli che gravano  sui  richiedenti,
          compresa l'incidenza  economica  sulla  loro  attivita',  e
          salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi
          quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 23. 
                2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32,  il
          gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di
          programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione
          di  capacita',  puo'  accordare  la  priorita'  a   servizi
          specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26,
          comma 1. 
                3.    Il    gestore    dell'infrastruttura,    previa
          consultazione delle parti interessate, redige  un  progetto
          di orario di  servizio  e  concede  alle  parti  stesse  un
          termine non inferiore a trenta giorni per la  presentazione
          di eventuali  osservazioni,  da  valutarsi  ai  fini  della
          ripartizione della capacita' di  infrastruttura.  Le  parti
          interessate  comprendono  tutti  i   soggetti   che   hanno
          presentato richieste di capacita' di infrastruttura e altri
          soggetti che intendono  formulare  osservazioni  in  merito
          all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla  loro
          idoneita' a prestare servizi ferroviari durante il  periodo
          di vigenza dello  stesso.  Il  gestore  dell'infrastruttura
          adotta  le  misure  appropriate  per  tener   conto   delle
          osservazioni formulate. 
                4. In caso di richieste di capacita' confliggenti, il
          gestore  dell'infrastruttura  si   adopera   al   fine   di
          coordinarle nell'ottica di conciliare al massimo  tutte  le
          richieste anche, se  del  caso,  proponendo,  entro  limiti
          ragionevoli, capacita' di infrastruttura diverse da  quelle
          richieste.  Tali  limiti  sono  descritti   nel   prospetto
          informativo della rete. 
                5.  Il   gestore   dell'infrastruttura,   sentiti   i
          richiedenti  interessati,  cerca  di  risolvere   eventuali
          conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla
          comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in  forma
          scritta o elettronica, delle seguenti informazioni: 
                  a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli  altri
          richiedenti sugli stessi itinerari; 
                  b) tracce ferroviarie assegnate in via  preliminare
          a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari; 
                  c) tracce ferroviarie alternative  sugli  itinerari
          pertinenti proposte a norma del comma 4; 
                  d) descrizione dettagliata dei  criteri  utilizzati
          nella procedura di assegnazione della capacita'. 
              A norma dell'articolo 11, comma 10, dette  informazioni
          sono fornite senza che  sia  resa  nota  l'identita'  degli
          altri  richiedenti,  a  meno  che  essi  non   vi   abbiano
          acconsentito. 
                6. I principi della procedura di  coordinamento  sono
          esposti nel prospetto  informativo  della  rete  e  tengono
          conto, in particolare, sia della difficolta' di predisporre
          tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia
          dell'effetto che  ogni  modificazione  puo'  comportare  su
          altri gestori dell'infrastruttura. 
                7. Fatti  salvi  i  rimedi  giurisdizionali  previsti
          dall'ordinamento  nazionale  e  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo   37,   in   caso   di    vertenze    relative
          all'assegnazione  della  capacita'  di  infrastruttura,  il
          gestore  dell'infrastruttura  predispone  un   sistema   di
          risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla  rapida
          soluzione delle stesse. Questo sistema  e'  illustrato  nel
          prospetto informativo della rete. Le  decisioni  in  merito
          sono adottate dal gestore dell'infrastruttura  entro  dieci
          giorni lavorativi.».