Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 35, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organismo
di  regolazione  puo'  imporre  al  gestore  dell'infrastruttura   di
fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 35. (Capacita' di infrastruttura per  i  lavori
          di  manutenzione).  -  1.  Le  richieste  di  capacita'  di
          infrastruttura per eseguire  lavori  di  manutenzione  sono
          presentate nell'ambito della procedura di programmazione. 
                2.    Il    gestore     dell'infrastruttura     tiene
          opportunamente  conto  dell'incidenza  sull'attivita'   dei
          richiedenti della riserva di  capacita'  di  infrastruttura
          per i lavori di manutenzione programmata della rete. 
                3. Il gestore  dell'infrastruttura  informa  al  piu'
          presto  le  parti  interessate   dell'indisponibilita'   di
          capacita'  di  infrastruttura  a   causa   di   lavori   di
          manutenzione non programmata.  L'organismo  di  regolazione
          puo' imporre al gestore  dell'infrastruttura  di  fornirgli
          tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».