Art. 15 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organismo di regolazione puo' imporre al gestore dell'infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».
Note all'art. 15: Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 35. (Capacita' di infrastruttura per i lavori di manutenzione). - 1. Le richieste di capacita' di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell'ambito della procedura di programmazione. 2. Il gestore dell'infrastruttura tiene opportunamente conto dell'incidenza sull'attivita' dei richiedenti della riserva di capacita' di infrastruttura per i lavori di manutenzione programmata della rete. 3. Il gestore dell'infrastruttura informa al piu' presto le parti interessate dell'indisponibilita' di capacita' di infrastruttura a causa di lavori di manutenzione non programmata. L'organismo di regolazione puo' imporre al gestore dell'infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».