Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Nell'eventualita'
di perturbazioni della circolazione dei treni  a  causa  di  problemi
tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta  tutte  le
misure necessarie per  il  ripristino  del  normale  svolgimento  del
servizio. A tal fine egli elabora un piano d'intervento che elenca  i
vari organismi da informare  in  caso  di  incidenti  gravi  o  serie
perturbazioni della  circolazione  dei  treni.  Nell'eventualita'  di
perturbazioni con potenziale impatto sul  traffico  transfrontaliero,
il gestore dell'infrastruttura condivide le  pertinenti  informazioni
con gli altri gestori  dell'infrastruttura  la  cui  rete  e  il  cui
traffico possono subirne le conseguenze e coopera con gli stessi  per
riportare il traffico transfrontaliero alla normalita'.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis.  Le  imprese
ferroviarie  che  effettuano  servizi  di  trasporto  di   passeggeri
predispongono  piani  di  emergenza  e  li  trasmettono  al   gestore
dell'infrastruttura  affinche'  siano  adeguatamente  coordinati  per
fornire assistenza ai  passeggeri,  ai  sensi  dell'articolo  18  del
regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso  di  grave  interruzione  del
servizio.». 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'articolo 36 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 36. (Misure speciali da  adottare  in  caso  di
          perturbazioni). -  1.  Nell'eventualita'  di  perturbazioni
          della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici  o
          incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta  tutte  le
          misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento
          del servizio. A tal fine egli elabora un piano d'intervento
          che elenca  i  vari  organismi  da  informare  in  caso  di
          incidenti gravi o serie  perturbazioni  della  circolazione
          dei   treni.   Nell'eventualita'   di   perturbazioni   con
          potenziale  impatto  sul  traffico   transfrontaliero,   il
          gestore   dell'infrastruttura   condivide   le   pertinenti
          informazioni con gli altri gestori  dell'infrastruttura  la
          cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze e
          coopera  con  gli  stessi   per   riportare   il   traffico
          transfrontaliero alla normalita'. 
                2.  In  caso  di  emergenza,   e   se   assolutamente
          necessario a causa di un guasto che rende  l'infrastruttura
          temporaneamente inutilizzabile, le tracce orarie  assegnate
          possono essere revocate senza preavviso per tutto il  tempo
          necessario per la riparazione degli  impianti.  Il  gestore
          dell'infrastruttura  puo',  se   lo   ritiene   necessario,
          richiedere  alle  imprese  ferroviarie  di  mettere  a  sua
          disposizione le risorse che egli ritiene  piu'  appropriate
          al fine di ripristinare al piu' presto la normalita'. 
                3. Le  imprese  ferroviarie  concorrono  a  garantire
          l'applicazione degli standard e delle  norme  di  sicurezza
          nell'ambito delle attivita' di competenza e  a  controllare
          che esse stesse rispettino  gli  standard  e  le  norme  di
          sicurezza. 
                3-bis. Le imprese ferroviarie che effettuano  servizi
          di trasporto di passeggeri predispongono piani di emergenza
          e li trasmettono al gestore  dell'infrastruttura  affinche'
          siano adeguatamente coordinati per  fornire  assistenza  ai
          passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento  (CE)
          n.  1371/2007,  nel  caso   di   grave   interruzione   del
          servizio.».