Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 
      «g-bis) gestione del traffico; 
      g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione  programmata  o
non programmata; 
      g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti  i
conflitti di interessi di cui agli  articoli  11,  11-bis,  11-ter  e
11-quater.»; 
    b) al comma  3,  le  parole  «e,  in  particolare,  controlla  le
attivita' di cui al comma 2, lettere da  a)  a  g)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «incluso, in particolare, il mercato per i servizi di
trasporto passeggeri ad alta velocita', e le  attivita'  dei  gestori
dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettere  da  a)  a  g-quater).
L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del
comma 2, lettere da a) a g-quater)»; 
    c) al comma 9, la  parola  «g)»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«g-quater)»; 
    d) il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «13.  Per  verificare
l'osservanza delle disposizioni relative alla  separazione  contabile
di cui all'articolo 5 e delle disposizioni relative alla  trasparenza
finanziaria di cui all'articolo 11-quater l'organismo di  regolazione
ha la facolta' di effettuare audit in proprio o di  farli  realizzare
dai gestori dell'infrastruttura, dagli operatori  degli  impianti  di
servizio e, se del caso,  dalle  imprese  ferroviarie.  Nel  caso  di
imprese a integrazione verticale tale facolta' e' estesa a  tutte  le
entita' giuridiche.  L'organismo  di  regolazione  e'  autorizzato  a
chiedere  tutte   le   informazioni   pertinenti.   In   particolare,
l'organismo di regolazione ha la  facolta'  di  chiedere  ai  gestori
dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di  servizio  e  a
tutte le imprese o  altre  entita'  che  effettuano  o  integrano  le
attivita' connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di
gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4  e  5,  e
all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili
elencate  nell'allegato  IV  del  presente  decreto  e   ogni   altra
informazione  che  l'organismo   di   regolazione   puo'   richiedere
nell'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  37,  comma  3,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  un
livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e
proporzionato. Fatte salve le competenze  delle  autorita'  nazionali
responsabili delle questioni inerenti  agli  aiuti  di  Stato,  dalla
contabilita' l'organismo di regolazione puo' anche trarre conclusioni
riguardanti  questioni  di  aiuti  di  Stato  di  cui  informa  dette
autorita'.»; 
    e)  dopo  il  comma  13,  e'  inserito  il   seguente:   «13-bis.
L'organismo di regolazione verifica  l'esecuzione  degli  accordi  di
cooperazione di cui all'articolo 11-ter,  comma  3,  e  controlla  il
rispetto di quanto disposto dall'articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6
e 8.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Il testo dell'articolo 37 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  37.   (Organismo   di   regolazione).   -   1.
          L'organismo di regolazione e'  l'Autorita'  di  regolazione
          dei trasporti che esercita le competenze  nel  settore  dei
          trasporti   ferroviari   e   dell'accesso   alle   relative
          infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  della
          direttiva  2014/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, e del presente decreto.  L'organismo  agisce  in
          piena  autonomia  e  con  indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione. 
                2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 7, in  tema  di  vertenze  relative  all'assegnazione
          della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente  ha  il
          diritto di adire l'organismo di regolazione, se ritiene  di
          essere  stato  vittima  di  un  trattamento  ingiusto,   di
          discriminazioni  o  di  qualsiasi  altro  pregiudizio,   in
          particolare   avverso   decisioni   prese    dal    gestore
          dell'infrastruttura    o     eventualmente     dall'impresa
          ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio  in
          relazione a quanto segue: 
                  a) prospetto informativo della rete nella  versione
          provvisoria e in quella definitiva; 
                  b) criteri in esso contenuti; 
                  c) procedura di assegnazione e relativo esito; 
                  d) sistema di imposizione dei canoni; 
                  e) livello o struttura dei  canoni  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura che e' tenuto o puo'  essere  tenuto  a
          pagare; 
                  f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12  e
          13; 
                  g) accesso ai servizi e corrispettivi  imposti  per
          il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17; 
                  g-bis) gestione del traffico; 
                  g-ter) programmazione  di  rinnovo  e  manutenzione
          programmata o non programmata; 
                  g-quater) rispetto dei  requisiti,  inclusi  quelli
          riguardanti i conflitti di interessi di cui  agli  articoli
          11, 11-bis, 11-ter e 11-quater. 
                3. Fatte salve le competenze  dell'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato  sul  mercato  dei  servizi
          ferroviari, l'organismo di regolazione dei trasporti, ferme
          restando le previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha  il
          potere  di  monitorare  la  situazione  concorrenziale  sui
          mercati dei servizi ferroviari incluso, in particolare,  il
          mercato per i  servizi  di  trasporto  passeggeri  ad  alta
          velocita', e le attivita' dei  gestori  dell'infrastruttura
          di cui al comma 2, lettere da a) a  g-quater).  L'organismo
          di regolazione controlla, in particolare, il  rispetto  del
          comma 2, lettere da a) a g-quater) di propria iniziativa  e
          al  fine  di  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei
          richiedenti. In  particolare  controlla  che  il  prospetto
          informativo    della    rete    non    contenga    clausole
          discriminatorie    o    non    attribuisca    al    gestore
          dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere
          utilizzati per discriminare i richiedenti. 
                4. L'organismo di regolazione collabora  strettamente
          con l'autorita' nazionale  di  sicurezza,  ai  sensi  della
          direttiva  2008/57/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,     del     17     giugno     2008,     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario e
          con l'autorita' preposta  al  rilascio  della  licenza,  ai
          sensi  dell'articolo  56,  paragrafo  3,  della   direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
                5. Ai fini delle attivita' di  cui  al  comma  4,  le
          autorita' di cui al comma  4  elaborano  congiuntamente  un
          quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che
          consenta di evitare conseguenze negative sulla  concorrenza
          o sulla sicurezza  nel  mercato  ferroviario.  Tale  quadro
          include  un  meccanismo  che  consenta   all'organismo   di
          regolazione di fornire all'autorita' nazionale di sicurezza
          e  all'autorita'  preposta  al   rilascio   della   licenza
          raccomandazioni  in  merito  alle  questioni  che   possono
          pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e  che
          permetta all'autorita' nazionale di  sicurezza  di  fornire
          all'organismo di regolazione e  all'autorita'  preposta  al
          rilascio  della  licenza  raccomandazioni  in  merito  alle
          questioni che  possono  pregiudicare  la  sicurezza.  Fatta
          salva l'indipendenza di ogni  autorita'  nell'ambito  delle
          rispettive  prerogative,  l'autorita'  competente   esamina
          dette raccomandazioni prima di adottare una  decisione.  Se
          l'autorita'  competente   decide   di   discostarsi   dalle
          raccomandazioni, ne fornisce la motivazione. 
                6. L'organismo di regolazione garantisce che i canoni
          per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per  la
          fornitura dei  servizi  di  cui  all'articolo  13,  fissati
          dall'operatore  di  impianto,  siano  conformi   a   quanto
          previsto dal presente decreto e non  siano  discriminatori.
          Le   trattative   tra   i   richiedenti   e   un    gestore
          dell'infrastruttura concernenti il livello  dei  canoni  di
          utilizzo dell'infrastruttura sono permesse soltanto  se  si
          svolgono   sotto   la   supervisione   dell'organismo    di
          regolazione.  Quest'ultimo  interviene  se  le   trattative
          possono  contravvenire  alle  prescrizioni   del   presente
          decreto. 
                7. L'organismo di regolazione consulta  regolarmente,
          e in ogni caso almeno ogni due anni, i rappresentanti degli
          utenti  dei  servizi  ferroviari  di  trasporto   merci   e
          passeggeri per tenere conto del  loro  punto  di  vista  in
          relazione al mercato ferroviario. 
                8.  L'organismo  di  regolazione  ha  il  potere   di
          chiedere informazioni al  gestore  dell'infrastruttura,  ai
          richiedenti ed a  qualunque  altra  parte  interessata.  Le
          informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo
          ragionevole, fissato  dall'organismo  di  regolazione,  non
          superiore a un mese, salvo in circostanze  eccezionali,  in
          cui l'organismo di regolazione  concorda  e  autorizza  una
          proroga limitata del termine, che  non  puo'  superare  due
          settimane addizionali. Le informazioni  che  devono  essere
          fornite all'organismo di regolazione  comprendono  tutti  i
          dati che  detto  organismo  chiede  nell'ambito  della  sua
          funzione decisoria, di monitoraggio e  di  controllo  della
          concorrenza  sui  mercati  dei  servizi  ferroviari.   Sono
          compresi  i  dati  necessari  per  scopi  statistici  e  di
          osservazione del mercato. 
                9. L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami
          e, a seconda dei casi, richiede le informazioni  pertinenti
          e avvia consultazioni con tutte le parti interessate  entro
          un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in  merito
          ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare  alla
          situazione  e  informa  le  parti  interessate  della   sua
          decisione motivata entro un lasso di  tempo  ragionevole  e
          prestabilito, in ogni caso non superiore  a  sei  settimane
          dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.  Fatte
          salve   le   competenze   dell'autorita'   garante    della
          concorrenza  e  del  mercato  sul   mercato   dei   servizi
          ferroviari,  ove  opportuno,  l'organismo  di   regolazione
          decide di propria iniziativa in merito  a  misure  adeguate
          per correggere le discriminazioni contro i richiedenti,  le
          distorsioni  del  mercato  e   altri   eventuali   sviluppi
          indesiderabili   su   questi   mercati,   con   particolare
          riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater). 
                10. La decisione  dell'organismo  di  regolazione  e'
          vincolante per tutte le parti cui e' destinata ed  e'  atto
          definitivo. L'organismo  di  regolazione  puo'  imporre  il
          rispetto  delle  proprie  decisioni   comminando   adeguate
          sanzioni. 
                11.  In  caso  di  ricorso  contro  un   rifiuto   di
          concessione di capacita'  di  infrastruttura  o  contro  le
          condizioni di una proposta  di  capacita',  l'organismo  di
          regolazione  puo'  concludere   che   non   e'   necessario
          modificare la decisione del gestore  dell'infrastruttura  o
          che essa deve essere modificata  secondo  gli  orientamenti
          precisati dall'organismo stesso. 
                12. Le decisioni dell'organismo di  regolazione  sono
          pubblicate e sono soggette a sindacato giurisdizionale.  Il
          ricorso  puo'  avere  effetto  sospensivo  sulla  decisione
          dell'organismo  di  regolazione   solo   quando   l'effetto
          immediato  della  decisione  dell'organismo   stesso   puo'
          causare danni irrimediabili o manifestamente  eccessivi  al
          ricorrente. 
                13. Per verificare  l'osservanza  delle  disposizioni
          relative alla separazione contabile di cui all'articolo 5 e
          delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di
          cui all'articolo 11-quater l'organismo di regolazione ha la
          facolta'  di  effettuare  audit  in  proprio  o  di   farli
          realizzare dai gestori dell'infrastruttura, dagli operatori
          degli impianti di servizio e, se del  caso,  dalle  imprese
          ferroviarie. Nel caso di imprese a  integrazione  verticale
          tale facolta' e' estesa  a  tutte  le  entita'  giuridiche.
          L'organismo di regolazione e' autorizzato a chiedere  tutte
          le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo  di
          regolazione  ha  la  facolta'  di   chiedere   ai   gestori
          dell'infrastruttura,  agli  operatori  degli  impianti   di
          servizio  e  a  tutte  le  imprese  o  altre  entita'   che
          effettuano o integrano le  attivita'  connesse  alle  varie
          categorie  di   trasporto   ferroviario   o   di   gestione
          dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4 e  5,  e
          all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni
          contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto  e
          ogni altra informazione che l'organismo di regolazione puo'
          richiedere   nell'esercizio   delle   funzioni    di    cui
          all'articolo 37, comma 3, lettera b), del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un livello di dettaglio
          sufficiente   secondo   quanto   ritenuto   necessario    e
          proporzionato. Fatte salve le  competenze  delle  autorita'
          nazionali responsabili delle questioni inerenti agli  aiuti
          di Stato, dalla  contabilita'  l'organismo  di  regolazione
          puo' anche  trarre  conclusioni  riguardanti  questioni  di
          aiuti di Stato di cui informa dette autorita'. 
                13-bis.   L'organismo   di    regolazione    verifica
          l'esecuzione  degli  accordi   di   cooperazione   di   cui
          all'articolo 11-ter, comma 3, e controlla  il  rispetto  di
          quanto disposto dall'articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e
          8. 
                14. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto
          applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,  sezioni
          I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: 
                  a) in caso di accertate violazioni della disciplina
          relativa all'accesso  ed  all'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  servizi  connessi,  ad  irrogare   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  ad  un  massimo
          dell'uno per cento del fatturato relativo  ai  proventi  da
          mercato realizzato dal  soggetto  autore  della  violazione
          nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
          della violazione stessa e, comunque, non superiore  a  euro
          1.000.000; 
                  b) in caso di inottemperanza  ai  propri  ordini  e
          prescrizioni,  ad  irrogare  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; 
                  c)  qualora  i   destinatari   di   una   richiesta
          dell'organismo non forniscano le informazioni o  forniscano
          informazioni  inesatte,  fuorvianti  o  incomplete,  ovvero
          senza giustificato motivo non  forniscano  le  informazioni
          nel   termine   stabilito,   ad   irrogare   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; 
                  d) in caso di reiterazione delle violazioni di  cui
          alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino  al
          doppio   della   sanzione   massima   prevista   per   ogni
          violazione.».