Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Se  le
questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni
di due o piu' organismi di regolazione,  l'organismo  di  regolazione
coopera con gli organismi di regolazione interessati nel  predisporre
le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione  della
questione. A tal fine, l'organismo di regolazione interessato  svolge
le sue funzioni conformemente all'articolo 37.»; 
    b) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Detti
principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle
controversie che sorgono nell'ambito del comma 3-bis.». 
 
          Note all'art. 18: 
              Il testo dell'articolo 38 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   38.   (Cooperazione    tra    organismi    di
          regolazione).  -  1.  L'organismo  di  regolazione  scambia
          informazioni sulla propria attivita' e  sui  criteri  e  le
          prassi decisionali e, in  particolare,  informazioni  sulle
          principali  questioni  riguardanti  le  procedure   e   sui
          problemi di interpretazione  del  recepimento  del  diritto
          dell'Unione in materia ferroviaria, al fine di coordinare i
          propri processi decisionali con i propri omologhi europei. 
                2. L'organismo di  regolazione  coopera  strettamente
          con i propri omologhi europei, anche attraverso accordi  di
          lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro  funzioni
          di monitoraggio del mercato e di trattamento di  reclami  o
          svolgimento di indagini. 
                3. In caso di reclamo o di  un'indagine  condotta  di
          propria iniziativa su questioni di accesso o di imposizione
          dei canoni  per  una  traccia  ferroviaria  internazionale,
          nonche' nell'ambito del monitoraggio della concorrenza  sul
          mercato    dei    servizi    di    trasporto    ferroviario
          internazionale, l'organismo  di  regolazione  consulta  gli
          organismi di regolazione di tutti gli  altri  Stati  membri
          attraversati dalla traccia  ferroviaria  internazionale  in
          questione, nonche', se del caso, la Commissione,  e  chiede
          loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una
          decisione. 
                3-bis.  Se  le  questioni  riguardanti  un   servizio
          internazionale richiedono decisioni di due o piu' organismi
          di regolazione, l'organismo di regolazione coopera con  gli
          organismi di regolazione  interessati  nel  predisporre  le
          rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione
          della questione. A tal  fine,  l'organismo  di  regolazione
          interessato   svolge   le   sue   funzioni    conformemente
          all'articolo 37. 
                4. L'organismo di regolazione, consultato a norma del
          comma 3,  fornisce  tutte  le  informazioni  che  i  propri
          omologhi europei hanno il diritto di esigere  a  norma  del
          diritto  nazionale.  Tali   informazioni   possono   essere
          utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo o dello
          svolgimento dell'indagine di cui al comma 3. 
                5.  L'organismo  di  regolazione  qualora  riceva  il
          reclamo  o  svolga  un'indagine   di   propria   iniziativa
          trasmette  le  informazioni  pertinenti  all'organismo   di
          regolazione  responsabile  affinche'  possa   adottare   le
          opportune misure concernenti le parti interessate. 
                6.   I   rappresentanti   associati    dei    gestori
          dell'infrastruttura  di  cui  all'articolo  27,  comma   1,
          forniscono senza indugio, tutte le informazioni  necessarie
          per trattare il reclamo o condurre  l'indagine  di  cui  al
          comma  3  chieste  dall'organismo  di   regolazione.   Tale
          organismo  ha  facolta'  di  trasferire   le   informazioni
          relative alla traccia oraria  internazionale  in  questione
          agli altri organismi di regolazione di cui al comma 3. 
                7. Su richiesta di un organismo  di  regolazione,  la
          Commissione puo' partecipare alle attivita' di cui ai comma
          da 2 a 6, allo scopo  di  facilitare  la  cooperazione  tra
          organismi di regolazione. 
                8.  L'organismo  di   regolazione   contribuisce   ad
          elaborare principi e pratiche comuni per le  decisioni  che
          hanno il  potere  di  adottare  ai  sensi  della  direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  sulla
          base delle misure di  cui  all'articolo  57,  paragrafo  8,
          della direttiva stessa. Detti principi  e  pratiche  comuni
          includono accordi per la risoluzione delle controversie che
          sorgono nell'ambito del comma 3-bis. 
                9. L'organismo di regolazione riesamina le  decisioni
          e    le    pratiche    di    associazione    dei    gestori
          dell'infrastruttura di cui all'articolo 17  e  all'articolo
          27, comma 1,  che  attuano  le  disposizioni  del  presente
          decreto o facilitano in altro modo il trasporto ferroviario
          internazionale.».