Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.