Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  gestore
dell'infrastruttura:  qualsiasi  organismo  o  impresa   responsabili
dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo  dell'infrastruttura
ferroviaria di una rete nonche' della partecipazione al suo  sviluppo
come stabilito dallo Stato nell'ambito della  sua  politica  generale
sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;»; 
    b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
      «b-bis)   sviluppo    dell'infrastruttura    ferroviaria:    la
programmazione  di  rete,  la  programmazione  finanziaria  e   degli
investimenti,   nonche'   la   costruzione   e    il    potenziamento
dell'infrastruttura; 
      b-ter)     esercizio      dell'infrastruttura      ferroviaria:
l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del  traffico  e
l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura; 
      b-quater)  manutenzione  dell'infrastruttura   ferroviaria:   i
lavori  destinati  a  mantenere  le   condizioni   e   la   capacita'
dell'infrastruttura esistente; 
      b-quinquies) rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria: i  lavori
di sostituzione di vasta portata  sull'infrastruttura  esistente  che
non ne modificano la prestazione globale; 
      b-sexies)  potenziamento  dell'infrastruttura  ferroviaria:   i
lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che
ne migliorano la prestazione globale; 
      b-septies) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura:
l'adozione  di  decisioni  relative  all'assegnazione  delle   tracce
ferroviarie, incluse  sia  la  definizione  e  la  valutazione  della
disponibilita' che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e
l'adozione di  decisioni  relative  all'imposizione  dei  canoni  per
l'utilizzo  dell'infrastruttura,  comprendenti  il   calcolo   e   la
riscossione  dei  canoni,  in  conformita'   ai   criteri   stabiliti
dall'organismo  di  regolazione,  ai  sensi,  in  particolare,  degli
articoli 17 e 26 del presente decreto;»; 
    c) la lettera q) e' abrogata; 
    d) la  lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «r)  titolo
autorizzatorio:   il   titolo   rilasciato   dal    Ministro    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   su   richiesta   delle   imprese
ferroviarie in possesso di licenza, che  consente  l'espletamento  di
servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocita' qualora
si tratti di imprese ferroviarie aventi sede al di fuori  dell'Unione
europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287;»; 
    e) dopo la lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «uu-bis) impresa a integrazione verticale: un'impresa  per  cui
si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,
una delle situazioni seguenti: 
        1)  un  gestore   dell'infrastruttura   e'   controllato   da
un'impresa  che  contemporaneamente  controlla  una  o  piu'  imprese
ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del  gestore
dell'infrastruttura; 
        2) un gestore dell'infrastruttura e'  controllato  da  una  o
piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete
del gestore dell'infrastruttura; 
        3) una o piu'  imprese  ferroviarie  che  effettuano  servizi
ferroviari  sulla   rete   del   gestore   dell'infrastruttura   sono
controllate da un gestore dell'infrastruttura; 
        4) un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia
un gestore dell'infrastruttura e una o piu' divisioni che  forniscono
servizi di trasporto non dotate di personalita'  giuridica  distinta.
Se sono pienamente indipendenti l'uno dell'altra,  ma  entrambi  sono
controllati direttamente dallo Stato senza un'entita' intermedia,  il
gestore  dell'infrastruttura  e  l'impresa   ferroviaria   non   sono
considerati un'impresa ad integrazione verticale ai fini del presente
decreto; 
      uu-ter)  biglietto  cumulativo:  uno  o  piu'   biglietti   che
rappresentano  un  contratto  di  trasporto  per  servizi  ferroviari
consecutivi effettuati da una o piu' imprese ferroviarie; 
      uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad  alta  velocita':
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri  effettuati  su  linee
appositamente costruite per l'alta velocita' attrezzate per velocita'
generalmente pari o superiori a 250 km/h.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 3. (Definizioni), - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa  pubblica
          o  privata  titolare  di  una  licenza,  la  cui  attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
                  b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo
          o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e
          del rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  di  una  rete
          nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
          dallo Stato nell'ambito della sua politica  generale  sullo
          sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura; 
                  b-bis) sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria: la
          programmazione di rete,  la  programmazione  finanziaria  e
          degli   investimenti,   nonche'   la   costruzione   e   il
          potenziamento dell'infrastruttura; 
                  b-ter) esercizio  dell'infrastruttura  ferroviaria:
          l'assegnazione delle tracce ferroviarie,  la  gestione  del
          traffico  e  l'imposizione   di   canoni   per   l'utilizzo
          dell'infrastruttura; 
                  b-quater)     manutenzione      dell'infrastruttura
          ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e
          la capacita' dell'infrastruttura esistente; 
                  b-quinquies)      rinnovo       dell'infrastruttura
          ferroviaria: i lavori  di  sostituzione  di  vasta  portata
          sull'infrastruttura esistente  che  non  ne  modificano  la
          prestazione globale; 
                  b-sexies)     potenziamento     dell'infrastruttura
          ferroviaria:  i  lavori  di  modifica  di   vasta   portata
          sull'infrastruttura  esistente   che   ne   migliorano   la
          prestazione globale; 
                  b-septies)   funzioni   essenziali   del    gestore
          dell'infrastruttura:  l'adozione  di   decisioni   relative
          all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse  sia  la
          definizione  e  la  valutazione  della  disponibilita'  che
          l'assegnazione  delle   singole   tracce   ferroviarie,   e
          l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni
          per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo
          e la riscossione dei  canoni,  in  conformita'  ai  criteri
          stabiliti  dall'organismo  di  regolazione,  ai  sensi,  in
          particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto; 
                  c)   infrastruttura   ferroviaria:   gli   elementi
          elencati nell'allegato I del presente decreto; 
                  d) servizio di trasporto internazionale  di  merci:
          il servizio di trasporto  nel  quale  il  treno  attraversa
          almeno una frontiera di uno Stato  membro;  il  treno  puo'
          essere unito o scomposto e le varie sezioni  possono  avere
          origini e destinazioni  diverse,  purche'  tutti  i  vagoni
          attraversino almeno una frontiera; 
                  e)  servizio   di   trasporto   internazionale   di
          passeggeri: il servizio  di  trasporto  di  passeggeri  nel
          quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
          membro  e  la  cui  finalita'  principale  e'   trasportare
          passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
          treno puo' essere  sia  unito  sia  scomposto  e  le  varie
          sezioni  che  lo  compongono  possono   avere   origini   e
          destinazioni diverse, purche' tutti i  vagoni  attraversino
          almeno una frontiera; 
                  f) servizi urbani  ed  extraurbani:  i  servizi  di
          trasporto la cui  finalita'  principale  e'  soddisfare  le
          esigenze di un centro urbano o di un  agglomerato,  incluso
          un agglomerato transfrontaliero, insieme alle  esigenze  in
          materia di trasporto fra detto centro o  agglomerato  e  le
          sue zone periferiche; 
                  g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui
          finalita' principale e' soddisfare le esigenze  in  materia
          di trasporto di una o piu'  regioni,  inclusa  una  regione
          transfrontaliera; 
                  h)  transito:  l'attraversamento   del   territorio
          dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci
          ne' la salita e la discesa  di  passeggeri  nel  territorio
          dell'Unione; 
                  i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la
          stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che
          tra i due percorsi vi e' un rapporto di  intercambiabilita'
          ai fini della gestione, da parte dell'impresa  ferroviaria,
          del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; 
                  l)  alternativa  valida:  l'accesso  a   un   altro
          impianto  di  servizio,  economicamente   accettabile   per
          l'impresa ferroviaria e tale da consentirle  di  effettuare
          il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; 
                  m) impianto  di  servizio:  l'impianto,  inclusi  i
          terreni,  gli  edifici  e  le  attrezzature,  appositamente
          attrezzato, totalmente o parzialmente,  per  consentire  la
          prestazione di uno o piu' servizi di  cui  all'articolo  13
          commi 2, 9 e 11; 
                  n) operatore dell'impianto di servizio:  un'entita'
          pubblica o privata responsabile della  gestione  di  uno  o
          piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu'
          servizi alle imprese ferroviarie di  cui  all'articolo  13,
          commi 2, 9 e 11; 
                  o) accordo transfrontaliero: un accordo tra  due  o
          piu' Stati  membri  o  tra  Stati  membri  e  paesi  terzi,
          destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari
          transfrontalieri; 
                  p)  licenza:  autorizzazione  valida  su  tutto  il
          territorio dell'Unione  europea,  rilasciata  dall'apposita
          autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa,
          in virtu' della quale ne e' riconosciuta  la  capacita'  di
          fornire  servizi  di  trasporto  ferroviario  come  impresa
          ferroviaria;  tale  capacita'  puo'  essere  limitata  alla
          prestazione di determinati tipi di servizi; 
                  q) (abrogata); 
                  r) titolo autorizzatorio: il titolo rilasciato  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta
          delle imprese  ferroviarie  in  possesso  di  licenza,  che
          consente l'espletamento di servizi sul territorio nazionale
          a condizioni di reciprocita' qualora si tratti  di  imprese
          ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione  europea  o
          loro controllate ai sensi dell'articolo 7  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287; 
                  s) autorita' preposta al  rilascio  della  licenza:
          l'organismo nazionale incaricato di rilasciare  le  licenze
          alle imprese ferroviarie  che  hanno  sede  nel  territorio
          italiano  e'  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; 
              t) organismo di regolazione: l'Autorita' di regolazione
          dei trasporti istituita dall'articolo 37del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come   modificato
          dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di regolazione di
          cui   all'articolo   55della   direttiva   2012/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  u)  trasporto  ferroviario:   svolgimento   di   un
          servizio di trasporto sia di merci che  di  passeggeri  fra
          due  distinte  localita',  a  fronte  di  un  contratto  di
          trasporto    e    di    un    contratto     di     utilizzo
          dell'infrastruttura; 
                  v) contratto: un accordo  concluso  nel  quadro  di
          misure amministrative; 
                  z)  contratto  di   utilizzo   dell'infrastruttura:
          accordo  concluso  tra  il  gestore  dell'infrastruttura  e
          l'impresa ferroviaria, in  base  al  quale  e'  concesso  a
          quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in  termini  di
          tracce orarie, a fronte del pagamento  dei  canoni  di  cui
          all'articolo 17; 
                  aa) profitto ragionevole: un  tasso  di  rendimento
          del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in
          termini di entrate, o della mancanza di  siffatto  rischio,
          assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e  che  e'
          in linea con il tasso  medio  per  il  settore  interessato
          negli ultimi anni; 
                  bb)   assegnazione   della   capacita':    processo
          attraverso  il  quale  vengono  esaminate  le  richieste  e
          definita l'assegnazione della capacita' di una  determinata
          infrastruttura   ferroviaria   da   parte    del    gestore
          dell'infrastruttura; 
                  cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo
          internazionale  di  imprese  ferroviarie  o  altre  persone
          fisiche o giuridiche,  quali  le  regioni  e  le  provincie
          autonome e, piu' in generale, le  autorita'  competenti  di
          cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri  e
          gli operatori di trasporti combinati, con un  interesse  di
          pubblico servizio o commerciale ad acquisire  capacita'  di
          infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
          trasporto ferroviario; 
                  dd)     infrastruttura      saturata:      elemento
          dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle
          diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare
          pienamente  la  domanda,  anche  se  solo  in   determinati
          periodi; 
                  ee) piano di  potenziamento  della  capacita':  una
          misura  o  una  serie  di  misure  con  un  calendario   di
          attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita'  che
          portano  a  dichiarare  un   elemento   dell'infrastruttura
          "infrastruttura saturata"; 
                  ff) coordinamento: la procedura in base alla  quale
          il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti  cercano  di
          risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
          di infrastruttura confliggenti; 
                  gg)  accordo  quadro:  un  accordo   di   carattere
          generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico  o
          privato, che definisce i  diritti  e  gli  obblighi  di  un
          richiedente e del gestore dell'infrastruttura in  relazione
          alla capacita' di infrastruttura da assegnare e  ai  canoni
          da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza  di  un
          orario di servizio; 
                  hh) capacita' di infrastruttura: il  potenziale  di
          programmazione delle tracce  ferroviarie  richieste  su  un
          elemento dell'infrastruttura per un certo periodo; 
                  ii)  rete:  l'intera   infrastruttura   ferroviaria
          gestita da un gestore dell'infrastruttura; 
                  ll) prospetto informativo della rete: un  documento
          in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali,  le
          scadenze, le procedure e i criteri relativi ai  sistemi  di
          definizione e di riscossione del  canone  per  l'accesso  e
          l'utilizzo   dell'infrastruttura    ferroviaria    e    dei
          corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi
          all'assegnazione della capacita' e che contiene anche  ogni
          altra informazione necessaria per presentare  richieste  di
          capacita' di infrastruttura; 
                  mm) traccia oraria: la  frazione  di  capacita'  di
          infrastruttura necessaria per far viaggiare  un  treno  tra
          due localita' in un determinato periodo temporale; 
                  nn) orario di  servizio:  i  dati  che  definiscono
          tutti i movimenti programmati dei  treni  e  del  materiale
          rotabile sulla infrastruttura interessata  durante  il  suo
          periodo di validita'; 
                  oo)    aree    di    deposito:    aree    destinate
          specificatamente  al   deposito   temporaneo   di   veicoli
          ferroviari tra un impiego e l'altro; 
                  pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene
          effettuata  regolarmente  nel   quadro   delle   operazioni
          giornaliere e che richiede la  rimozione  del  veicolo  dal
          servizio; 
                  qq) progetti di investimento specifici: progetti di
          investimento finanziati, integralmente o parzialmente,  con
          capitale di debito o di rischio; 
                  rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio
          di  allacciamento   all'infrastruttura   ferroviaria   fino
          all'interno dell'impianto raccordato; 
                  ss) impianto raccordato: l'impianto, di  proprieta'
          di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si
          svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i
          porti  e  le  aree  di  sviluppo  industriale,   allacciato
          all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo; 
                  tt) contratto di  raccordo:  atto  fra  il  gestore
          dell'infrastruttura e il titolare o  gestore  dell'impianto
          raccordato che regola la gestione  della  circolazione  fra
          l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato  e  le
          verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo; 
                  uu) costo totale: l'insieme  dei  costi  operativi,
          degli  ammortamenti  e  del  costo  di  remunerazione   del
          capitale investito, nelle sue  componenti  di  capitale  di
          debito o di rischio; 
                  uu-bis)   impresa   a    integrazione    verticale:
          un'impresa per cui si verifica, ai  sensi  del  regolamento
          (CE)  n.  139/2004  del  Consiglio,  una  delle  situazioni
          seguenti: 
                    1) un gestore dell'infrastruttura e'  controllato
          da un'impresa che contemporaneamente controlla una  o  piu'
          imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla
          rete del gestore dell'infrastruttura; 
                    2) un gestore dell'infrastruttura e'  controllato
          da una o piu' imprese ferroviarie  che  effettuano  servizi
          ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura; 
                    3) una o piu' imprese ferroviarie che  effettuano
          servizi    ferroviari    sulla     rete     del     gestore
          dell'infrastruttura  sono   controllate   da   un   gestore
          dell'infrastruttura; 
                    4) un'impresa costituita da  divisioni  distinte,
          in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una  o  piu'
          divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di
          personalita'  giuridica  distinta.   Se   sono   pienamente
          indipendenti l'uno dell'altra, ma entrambi sono controllati
          direttamente dallo Stato senza  un'entita'  intermedia,  il
          gestore dell'infrastruttura  e  l'impresa  ferroviaria  non
          sono considerati un'impresa ad  integrazione  verticale  ai
          fini del presente decreto; 
                  uu-ter) biglietto cumulativo: uno o piu'  biglietti
          che rappresentano un contratto  di  trasporto  per  servizi
          ferroviari consecutivi effettuati da  una  o  piu'  imprese
          ferroviarie; 
                  uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad  alta
          velocita': servizi di trasporto ferroviario  di  passeggeri
          effettuati su  linee  appositamente  costruite  per  l'alta
          velocita' attrezzate  per  velocita'  generalmente  pari  o
          superiori a 250 km/h.».