Art. 20 
 
                Entrata in vigore e norme transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  c)  e
d), 3, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, 6, comma 1, lettere  a),
b) e c), 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e 13, comma
1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  3. Le licenze nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in corso di validita'
alla data del 1° gennaio  2019,  sono  convertite  in  pari  data  in
licenze, previa verifica da parte del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti del rispetto delle condizioni di cui  all'articolo  7
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
  4. Le imprese ferroviarie che alla data del  1°  gennaio  2019  non
sono titolari di licenza nazionale possono  richiedere  capacita'  di
infrastruttura ferroviaria per  lo  svolgimento  di  un  servizio  di
trasporto nazionale di passeggeri a partire dall'orario  di  servizio
che inizia il 14 dicembre 2020. 
  5. I decreti di cui all'articolo 13-bis, commi 2 e 3,  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come introdotti dall'articolo 11,
comma 1, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo dell' articolo 3 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
                «Art. 3. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa  pubblica
          o  privata  titolare  di  una  licenza,  la  cui  attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
                  b)    gestore     dell'infrastruttura:     soggetto
          incaricato,  in  particolare,  della  realizzazione,  della
          gestione   e   della    manutenzione    dell'infrastruttura
          ferroviaria,  compresa  la  gestione   del   traffico,   il
          controllo-comando e il segnalamento. I compiti del  gestore
          dell'infrastruttura per una rete o parte  di  essa  possono
          essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli  definiti
          nelle norme dell'Unione  europea  vigenti  e  nel  presente
          decreto; 
                  c)   infrastruttura   ferroviaria:   gli   elementi
          elencati nell'allegato I del presente decreto; 
                  d) servizio di trasporto internazionale  di  merci:
          il servizio di trasporto  nel  quale  il  treno  attraversa
          almeno una frontiera di uno Stato  membro;  il  treno  puo'
          essere unito o scomposto e le varie sezioni  possono  avere
          origini e destinazioni  diverse,  purche'  tutti  i  vagoni
          attraversino almeno una frontiera; 
                  e)  servizio   di   trasporto   internazionale   di
          passeggeri: il servizio  di  trasporto  di  passeggeri  nel
          quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
          membro  e  la  cui  finalita'  principale  e'   trasportare
          passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
          treno puo' essere  sia  unito  sia  scomposto  e  le  varie
          sezioni  che  lo  compongono  possono   avere   origini   e
          destinazioni diverse, purche' tutti i  vagoni  attraversino
          almeno una frontiera; 
                  f) servizi urbani  ed  extraurbani:  i  servizi  di
          trasporto la cui  finalita'  principale  e'  soddisfare  le
          esigenze di un centro urbano o di un  agglomerato,  incluso
          un agglomerato transfrontaliero, insieme alle  esigenze  in
          materia di trasporto fra detto centro o  agglomerato  e  le
          sue zone periferiche; 
                  g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui
          finalita' principale e' soddisfare le esigenze  in  materia
          di trasporto di una o piu'  regioni,  inclusa  una  regione
          transfrontaliera; 
                  h)  transito:  l'attraversamento   del   territorio
          dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci
          ne' la salita e la discesa  di  passeggeri  nel  territorio
          dell'Unione; 
                  i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la
          stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che
          tra i due percorsi vi e' un rapporto di  intercambiabilita'
          ai fini della gestione, da parte dell'impresa  ferroviaria,
          del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; 
                  l)  alternativa  valida:  l'accesso  a   un   altro
          impianto  di  servizio,  economicamente   accettabile   per
          l'impresa ferroviaria e tale da consentirle  di  effettuare
          il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; 
                  m) impianto  di  servizio:  l'impianto,  inclusi  i
          terreni,  gli  edifici  e  le  attrezzature,  appositamente
          attrezzato, totalmente o parzialmente,  per  consentire  la
          prestazione di uno o piu' servizi di  cui  all'articolo  13
          commi 2, 9 e 11; 
                  n) operatore dell'impianto di servizio:  un'entita'
          pubblica o privata responsabile della  gestione  di  uno  o
          piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu'
          servizi alle imprese ferroviarie di  cui  all'articolo  13,
          commi 2, 9 e 11; 
                  o) accordo transfrontaliero: un accordo tra  due  o
          piu' Stati  membri  o  tra  Stati  membri  e  paesi  terzi,
          destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari
          transfrontalieri; 
                  p)  licenza:  autorizzazione  valida  su  tutto  il
          territorio dell'Unione  europea,  rilasciata  dall'apposita
          autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa,
          in virtu' della quale ne e' riconosciuta  la  capacita'  di
          fornire  servizi  di  trasporto  ferroviario  come  impresa
          ferroviaria;  tale  capacita'  puo'  essere  limitata  alla
          prestazione di determinati tipi di servizi; 
                  q)  licenza  nazionale  passeggeri:  autorizzazione
          valida esclusivamente sul territorio nazionale,  rilasciata
          nelle more della liberalizzazione del  trasporto  nazionale
          di passeggeri per ferrovia in ambito  UE,  sulla  base  dei
          medesimi requisiti previsti per il rilascio  della  licenza
          di cui alla lettera p) e nel rispetto delle disposizioni di
          cui al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 23 ottobre  2007,  ad  un'impresa  avente
          sede  legale  in  Italia,  con  cui  viene  autorizzato  lo
          svolgimento  di  servizi   ferroviari   passeggeri   aventi
          esclusivamente  origine  e  destinazione   nel   territorio
          nazionale; per le imprese ferroviarie controllate, ai sensi
          dell'articolo 7 della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  da
          imprese aventi sede all'estero,  si  applicano  i  medesimi
          principi di  reciprocita'  previsti  per  il  rilascio  del
          titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in  cui
          hanno sede le imprese controllanti e' tenuto  ad  attestare
          il richiedente; 
                  r)  titolo  autorizzatorio:  il   titolo   di   cui
          all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, rilasciato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  su  richiesta  delle  imprese  ferroviarie   in
          possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi
          di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a
          condizioni di reciprocita' qualora  si  tratti  di  imprese
          ferroviarie aventi sede all'estero o  loro  controllate  ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
                  s) autorita' preposta al  rilascio  della  licenza:
          l'organismo nazionale incaricato di rilasciare  le  licenze
          alle imprese ferroviarie  che  hanno  sede  nel  territorio
          italiano  e'  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; 
                  t)  organismo  di   regolazione:   l'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti istituita  dall'articolo  37  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dall'articolo 36 del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, che e' anche  l'organismo  nazionale  di
          regolazione  di  cui  all'articolo   55   della   direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  u)  trasporto  ferroviario:   svolgimento   di   un
          servizio di trasporto sia di merci che  di  passeggeri  fra
          due  distinte  localita',  a  fronte  di  un  contratto  di
          trasporto    e    di    un    contratto     di     utilizzo
          dell'infrastruttura; 
                  v) contratto: un accordo  concluso  nel  quadro  di
          misure amministrative; 
                  z)  contratto  di   utilizzo   dell'infrastruttura:
          accordo  concluso  tra  il  gestore  dell'infrastruttura  e
          l'impresa ferroviaria, in  base  al  quale  e'  concesso  a
          quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in  termini  di
          tracce orarie, a fronte del pagamento  dei  canoni  di  cui
          all'articolo 17; 
                  aa) profitto ragionevole: un  tasso  di  rendimento
          del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in
          termini di entrate, o della mancanza di  siffatto  rischio,
          assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e  che  e'
          in linea con il tasso  medio  per  il  settore  interessato
          negli ultimi anni; 
                  bb)   assegnazione   della   capacita':    processo
          attraverso  il  quale  vengono  esaminate  le  richieste  e
          definita l'assegnazione della capacita' di una  determinata
          infrastruttura   ferroviaria   da   parte    del    gestore
          dell'infrastruttura; 
                  cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo
          internazionale  di  imprese  ferroviarie  o  altre  persone
          fisiche o giuridiche,  quali  le  regioni  e  le  provincie
          autonome e, piu' in generale, le  autorita'  competenti  di
          cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri  e
          gli operatori di trasporti combinati, con un  interesse  di
          pubblico servizio o commerciale ad acquisire  capacita'  di
          infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
          trasporto ferroviario; 
                  dd)     infrastruttura      saturata:      elemento
          dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle
          diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare
          pienamente  la  domanda,  anche  se  solo  in   determinati
          periodi; 
                  ee) piano di  potenziamento  della  capacita':  una
          misura  o  una  serie  di  misure  con  un  calendario   di
          attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita'  che
          portano  a  dichiarare  un   elemento   dell'infrastruttura
          "infrastruttura saturata"; 
                  ff) coordinamento: la procedura in base alla  quale
          il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti  cercano  di
          risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
          di infrastruttura confliggenti; 
                  gg)  accordo  quadro:  un  accordo   di   carattere
          generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico  o
          privato, che definisce i  diritti  e  gli  obblighi  di  un
          richiedente e del gestore dell'infrastruttura in  relazione
          alla capacita' di infrastruttura da assegnare e  ai  canoni
          da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza  di  un
          orario di servizio; 
                  hh) capacita' di infrastruttura: il  potenziale  di
          programmazione delle tracce  ferroviarie  richieste  su  un
          elemento dell'infrastruttura per un certo periodo; 
                  ii)  rete:  l'intera   infrastruttura   ferroviaria
          gestita da un gestore dell'infrastruttura; 
                  ll) prospetto informativo della rete: un  documento
          in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali,  le
          scadenze, le procedure e i criteri relativi ai  sistemi  di
          definizione e di riscossione del  canone  per  l'accesso  e
          l'utilizzo   dell'infrastruttura    ferroviaria    e    dei
          corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi
          all'assegnazione della capacita' e che contiene anche  ogni
          altra informazione necessaria per presentare  richieste  di
          capacita' di infrastruttura; 
                  mm) traccia oraria: la  frazione  di  capacita'  di
          infrastruttura necessaria per far viaggiare  un  treno  tra
          due localita' in un determinato periodo temporale; 
                  nn) orario di  servizio:  i  dati  che  definiscono
          tutti i movimenti programmati dei  treni  e  del  materiale
          rotabile sulla infrastruttura interessata  durante  il  suo
          periodo di validita'; 
                  oo)    aree    di    deposito:    aree    destinate
          specificatamente  al   deposito   temporaneo   di   veicoli
          ferroviari tra un impiego e l'altro; 
                  pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene
          effettuata  regolarmente  nel   quadro   delle   operazioni
          giornaliere e che richiede la  rimozione  del  veicolo  dal
          servizio; 
                  qq) progetti di investimento specifici: progetti di
          investimento finanziati, integralmente o parzialmente,  con
          capitale di debito o di rischio; 
                  rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio
          di  allacciamento   all'infrastruttura   ferroviaria   fino
          all'interno dell'impianto raccordato; 
                  ss) impianto raccordato: l'impianto, di  proprieta'
          di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si
          svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i
          porti  e  le  aree  di  sviluppo  industriale,   allacciato
          all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo; 
                  tt) contratto di  raccordo:  atto  fra  il  gestore
          dell'infrastruttura e il titolare o  gestore  dell'impianto
          raccordato che regola la gestione  della  circolazione  fra
          l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato  e  le
          verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo; 
                  uu) costo totale: l'insieme  dei  costi  operativi,
          degli  ammortamenti  e  del  costo  di  remunerazione   del
          capitale investito, nelle sue  componenti  di  capitale  di
          debito o di rischio.». 
              Per  il  testo  dell'articolo  7  del  citato   decreto
          legislativo  n.  112  del  2015,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 4.