Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole  «Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale»; 
    b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7. (Licenza). - 1. Possono chiedere il rilascio
          della licenza, le  imprese  con  sede  in  Italia,  la  cui
          attivita' principale consista nella prestazione di  servizi
          per  il  trasporto  su  ferrovia,  che  sono  in  grado  di
          dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti
          in  materia  di  onorabilita',  capacita'   finanziaria   e
          competenza  professionale,  nonche'  di   copertura   della
          propria responsabilita' civile  secondo  quanto  prescritto
          all'articolo 8. 
                2.  L'istanza  per  il  rilascio  della  licenza   e'
          soggetta  all'imposta  di  bollo  in  base  alla  normativa
          vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che
          l'impresa   intende   espletare   ed   e'    firmata    dal
          rappresentante legale dell'impresa. 
                3. Le imprese richiedenti sono tenute ad  uniformarsi
          alle procedure operative per  il  rilascio  della  licenza,
          pubblicate  dall'autorita'  competente  sul  sito  web  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ed  a
          produrre,  a  corredo   dell'istanza,   la   documentazione
          completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare
          il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 
                4. La  licenza  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale,  Direzione  generale  per  il  trasporto  e   le
          infrastrutture  ferroviarie,  entro  novanta   giorni   dal
          ricevimento delle informazioni complete di cui al comma  3,
          con provvedimento comunicato al  soggetto  richiedente.  Il
          rigetto della richiesta deve essere motivato. 
                5. Del rilascio della licenza e' fatta  comunicazione
          all'Agenzia  ferroviaria  europea,  secondo  le   modalita'
          contenute nel regolamento  (UE)  2015/171  del  4  febbraio
          2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della  direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  nonche'
          all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
          gestore dell'infrastruttura ferroviaria. 
                6. Avverso  le  decisioni  adottate  dalla  autorita'
          preposta al rilascio delle licenze  e'  possibile  proporre
          ricorso giurisdizionale. 
              7. Le imprese richiedenti sono tenute,  all'atto  della
          presentazione della domanda, al  pagamento  di  un  diritto
          commisurato ai costi sostenuti per  l'istruttoria,  per  le
          verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e
          modifica della licenza.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita'
          del pagamento e l'ammontare del diritto di cui  al  decreto
          ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle  disposizioni
          contenute nel regolamento  (UE)  2015/171  del  4  febbraio
          2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5  della  direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».