Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti.».
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8. (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale, nonche' di adeguata copertura della propria responsabilita' civile, per ottenere il rilascio della licenza. 2. Costituiscono requisiti di onorabilita': a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata; b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le societa' che intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali; d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali; e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti. f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti. 3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti: a) dai titolari delle imprese individuali; b) da tutti i soci delle societa' di persone; c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di societa'. 4. Se non si tratta di imprese individuali, il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere, altresi', posseduto dalla persona giuridica che esercita l'attivita' d'impresa. 5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi, come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti; b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia; c) capitale di esercizio; d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile; e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria; f) imposte e contributi sociali. 7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita' finanziaria di cui al comma 5, l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile giurato, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio. Il revisore deve essere soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto all'impresa o appartenere ad una amministrazione pubblica competente per materia. 8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza non possiedono la capacita' finanziaria richiesta qualora siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle imprese stesse. 9. In materia di competenza professionale, l'impresa dimostra di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza. 10. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente: a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza; b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi. 11. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza. 12. Se un'impresa detiene gia' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, il requisito di competenza professionale di cui al comma 9, si intende gia' soddisfatto. 13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi. 14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di regolazione, con proprio decreto approva il livello minimo di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle specificita' e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo le modalita' previste nel decreto ministeriale. 15. Ai fini dell'attestazione di quanto previsto al comma 13, l'impresa richiedente allega all'istanza la dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma 14.».