Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Nei casi  di  cui
al comma 11, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede
evidenza, altresi', della permanenza delle condizioni per il rilascio
del titolo autorizzatorio di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera
r).»; 
    c) al comma 15, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 9. (Validita' della licenza). - 1.  La  licenza
          ha validita' temporale illimitata,  salvo  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          in  qualsiasi  momento,  puo'  richiedere  all'impresa   di
          comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che
          hanno consentito il rilascio  della  licenza  e  effettuare
          verifiche  e  controlli,  anche  di  carattere   ispettivo,
          qualora nutra fondati dubbi circa  la  ricorrenza  di  tali
          requisiti. 
                3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il
          rispetto di quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede,
          con cadenza quinquennale, al  riesame  della  posizione  di
          ciascuna impresa ferroviaria cui  e'  stata  rilasciata  la
          licenza,  ferma  restando,  comunque,  la  possibilita'  di
          procedere, in qualsiasi momento, ad  apposite  verifiche  e
          controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza
          e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti. 
                4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8, comma 14,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese
          ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni
          necessarie ai  fini  della  verifica  della  compatibilita'
          della copertura assicurativa in loro possesso.  In  assenza
          di  tale  copertura  assicurativa,   il   Ministero   delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    previo    parere
          dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilita' di
          eventuali garanzie a  condizioni  di  mercato  in  possesso
          delle imprese stesse con quanto stabilito  nel  decreto  di
          cui all'articolo 8, comma 14.  Le  imprese  sono  tenute  a
          rispondere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Delle
          risultanze  di  tale   verifica   e'   data   comunicazione
          all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalita'  previste
          nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015,  di  cui
          all'articolo 17, paragrafo 5,  della  direttiva  2012/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio. 
                6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          qualora constati che  sussistono  fondati  dubbi  circa  il
          mantenimento,  da  parte  di  un'impresa  ferroviaria   cui
          l'autorita' di un altro  Stato  membro  ha  rilasciato  una
          licenza, dei  requisiti  previsti  per  il  possesso  della
          stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'. 
                7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo'  rilasciare  una  licenza  temporanea  per  il   tempo
          necessario alla riorganizzazione dell'impresa  ferroviaria,
          comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di
          rilascio, purche' non  sia  compromessa  la  sicurezza  del
          servizio di trasporto, quando la sospensione  o  la  revoca
          della licenza sono state determinate dal  mancato  possesso
          dei requisiti di capacita' finanziaria. 
                8. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo'  sospendere  la  licenza  o  richiedere  la   conferma
          dell'istanza  di  rilascio  quando  l'impresa   ferroviaria
          sospende l'attivita' per oltre sei mesi  o  non  la  inizia
          decorsi sei mesi  dal  rilascio  della  licenza.  L'impresa
          ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
          lungo  di  sei  mesi  per   l'inizio   dell'attivita',   in
          considerazione della specificita' dei servizi prestati.  La
          proroga  puo'   essere   richiesta   contestualmente   alla
          presentazione della domanda di licenza o successivamente al
          rilascio della licenza  stessa.  In  entrambi  i  casi,  la
          richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con
          gli elementi necessari alla  valutazione  delle  cause  del
          ritardo di inizio attivita'. 
                9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio
          di attivita' superiori a due anni o proroghe successive, la
          cui somma temporale superi  il  periodo  di  due  anni.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo',
          inoltre, sospendere o  revocare  d'ufficio  la  licenza  di
          quelle imprese ferroviarie che nei due anni di  inattivita'
          non abbiano mai presentato  istanza  per  il  rilascio  del
          certificato  di  sicurezza  all'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie. Tale  prolungata  inattivita'  od
          assenza  di  attivazione  del  predetto   procedimento   di
          certificazione  costituisce  mancanza  dei   requisiti   di
          competenza professionale di cui all'articolo 8, comma 9. 
                10. Le imprese ferroviarie,  durante  il  periodo  di
          proroga o di sospensione dell'attivita', devono  informare,
          in modo puntuale e con  cadenza  semestrale,  il  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  trasmettendo  un
          rapporto  sullo  stato  di  avanzamento  delle   iniziative
          propedeutiche all'inizio di attivita', indicando  eventuali
          modifiche societarie ed eventuali criticita'  sopravvenute,
          al fine di consentire al Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti di valutare il rispetto della  data  prevista
          di inizio delle attivita'. 
                11. L'impresa ferroviaria e' tenuta a  richiedere  la
          conferma della licenza nel caso in cui  siano  sopravvenute
          modifiche  della  configurazione   giuridica   dell'impresa
          stessa  e,   in   particolare,   nei   casi   di   fusione,
          incorporazione o acquisizione del controllo  societario  da
          parte di  un  altro  soggetto.  L'impresa  ferroviaria  che
          richiede la conferma puo' continuare  l'attivita',  a  meno
          che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          sospenda, con  provvedimento  motivato,  l'efficacia  della
          licenza  gia'  rilasciata,  se   ritiene   compromessa   la
          sicurezza del servizio di trasporto. 
                12. Nei casi di cui al comma 11, il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti chiede  evidenza,  altresi',
          della permanenza  delle  condizioni  per  il  rilascio  del
          titolo autorizzatorio  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera r). 
                14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          puo'  revocare  la  licenza  quando  l'impresa  ferroviaria
          risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano
          realistiche    possibilita'    di     una     soddisfacente
          ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. 
                15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          comunica immediatamente  all'Agenzia  ferroviaria  europea,
          all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
          gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti  di
          revoca, sospensione  o  modifica  delle  licenze  adottati.
          L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorita' preposte
          al rilascio delle licenze degli altri Stati membri. 
                16. Le imprese titolari  di  licenza  sono  tenute  a
          fornire,  con  cadenza   annuale,   i   seguenti   elementi
          informativi  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti: 
                  a) bilanci consolidati dell'anno; 
                  b) rapporto riassuntivo del traffico e dei  servizi
          prestati; 
                  c) relazione contenente gli  elementi  di  verifica
          del  controllo  di  qualita'  attuato  e  del  livello   di
          soddisfazione della clientela raggiunto nonche'  i  ritardi
          realizzati ed i rimborsi erogati.».