Art. 7 
 
        Sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Indipendenza del gestore dell'infrastruttura). - 1.  Il
gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
b),  e'  un'entita'  giuridicamente  distinta  da  qualsiasi  impresa
ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale,  da  qualsiasi
altra entita' giuridica all'interno dell'impresa. 
    2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche  in  materia  di
canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura,  il  gestore
dell'infrastruttura  e'  autonomo  e   responsabile   della   propria
gestione, della  propria  amministrazione  e  del  proprio  controllo
interno. 
    3. Il gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  responsabile
dell'esercizio  e  dello  sviluppo  dell'infrastruttura   ferroviaria
nonche' del controllo della circolazione in sicurezza  dei  convogli,
della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul
piano   tecnico,    commerciale    e    finanziario,    assicurandone
l'accessibilita',  la  funzionalita',  nonche'  la  diffusione  delle
informazioni  relative  all'accesso  all'infrastruttura  a  tutte  le
imprese interessate a  condizioni  eque  e  non  discriminatorie.  Il
gestore   dell'infrastruttura   deve,   altresi',    assicurare    la
manutenzione  e  la  pulizia  degli  spazi  pubblici  delle  stazioni
passeggeri. Tale obbligo viene trasferito,  con  apposito  accordo  e
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore  di
stazione,  qualora  quest'ultimo  non   coincida   con   il   gestore
dell'infrastruttura, fatta eccezione  per  le  aree  funzionali  alle
attivita' proprie del gestore dell'infrastruttura. 
    4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria,  per  la  rete  di
propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti
di cui agli articoli 17 e 26  del  presente  decreto  e  fatto  salvo
quanto  previsto  dal  comma  11   e   le   specifiche   attribuzioni
dell'organismo di regolazione, le decisioni  relative  alle  funzioni
essenziali. Nessuna  entita'  giuridica  all'interno  dell'impresa  a
integrazione  verticale  puo'  esercitare  un'influenza  determinante
sulle  decisioni  del  gestore  dell'infrastruttura   relative   alle
funzioni essenziali. 
    5.  Le  imprese  ferroviarie,   o   qualsiasi   soggetto   avente
personalita' giuridica pubblica o privata, d'intesa  con  il  gestore
dell'infrastruttura  possono,  tuttavia,  contribuire  allo  sviluppo
dell'infrastruttura   ferroviaria,   anche   mediante   investimenti,
manutenzione e finanziamento diretto o tramite il  gestore  medesimo,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica  a  legislazione
vigente e a condizione che ne sia  garantito  l'accesso  equo  e  non
discriminatorio. 
    6. Un'impresa ferroviaria o  qualsiasi  altra  entita'  giuridica
all'interno dell'impresa a integrazione verticale non puo' esercitare
un'influenza  determinante  sulle  nomine  e  sulla   rimozione   dei
responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali. 
    7. I  responsabili  dell'adozione  di  decisioni  sulle  funzioni
essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi
da quando cessano nelle proprie  funzioni,  alcun  ruolo  all'interno
delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura. 
    8.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  del   gestore
dell'infrastruttura, nonche' i dirigenti del gestore che  riferiscono
loro direttamente, agiscono in maniera non discriminatoria e la  loro
imparzialita' non deve  essere  compromessa  da  alcun  conflitto  di
interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano,
alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una  dichiarazione
relativa ad ogni eventuale interesse personale di  tipo  finanziario,
economico o professionale legato, anche potenzialmente, a  un'impresa
ferroviaria. 
    9.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  del   gestore
dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle
funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza
non  possono   al   contempo   essere   membri   del   consiglio   di
amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza  di
un'impresa ferroviaria. Nelle imprese  a  integrazione  verticale,  i
membri    del    consiglio    di    amministrazione    del    gestore
dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle
funzioni essenziali  non  ricevono  alcuna  retribuzione  basata  sui
risultati da  altra  entita'  giuridica  all'interno  dell'impresa  a
integrazione   verticale    ne'    premi    legati    ai    risultati
economico-finanziari  di  specifiche  imprese  ferroviarie.   Possono
tuttavia ricevere incentivi connessi  alla  prestazione  globale  del
sistema ferroviario. 
    10. Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  tenuto  al
rispetto della riservatezza delle  informazioni  commerciali  in  suo
possesso. In presenza di sistemi informatici comuni a diverse entita'
all'interno di un'impresa a integrazione  verticale,  l'accesso  alle
informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali e'  limitato
espressamente    al     personale     autorizzato     dal     gestore
dell'infrastruttura per l'esercizio di tali funzioni e nei limiti  di
quanto necessario. Le informazioni sensibili non sono  comunicate  ad
altre entita' all'interno di un'impresa a integrazione verticale. 
    11. I gestori di  infrastrutture  ferroviarie  regionali  di  cui
all'articolo 1, comma 4,  nel  caso  in  cui  entro  trecentosessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non
risultino entita' giuridicamente distinte dall'impresa che svolge  le
prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete,  procedono,
entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies),  ad  un  soggetto
terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale  dalle  imprese
ferroviarie. Tale affidamento e' regolato da apposito accordo tra  le
parti. Ai gestori di  tali  reti  che  hanno  proceduto  al  suddetto
affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma  1.  Per
le finalita' di cui all'articolo 5,  i  gestori  di  tali  reti  sono
organizzati    come    divisione    incaricata     della     gestione
dell'infrastruttura, non dotata di personalita'  giuridica,  distinta
dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi  ferroviari.
Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura  e
della prestazione dei servizi ferroviari si applica il  comma  9.  Il
rispetto dei requisiti di cui al presente comma e'  dimostrato  nelle
contabilita' separate delle rispettive divisioni dell'impresa.».