Art. 8 Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Imparzialita' del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione). - 1. I responsabili dell'adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria. 2. Il gestore dell'infrastruttura e' tenuto, in modo trasparente e non discriminatorio, a fornire tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie sia delle interruzioni programmate della circolazione, nell'ambito del prospetto informativo della rete, sia di quelle non programmate, tramite appositi e adeguati strumenti informativi. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso e' concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate. 3. La programmazione a lungo termine dei lavori di grande manutenzione o rinnovo e' effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio, e, a tal fine, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto, ove possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate. Art. 11-ter (Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura). - 1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura puo': a) delegare funzioni o parti di esse a un'entita' diversa, purche' questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entita' inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entita' svolga esclusivamente funzioni essenziali; b) delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o societa' che controllano l'impresa ferroviaria o sono da essa controllate. 2. Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilita'. Le entita' che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater. 3. Sotto la supervisione dell'organismo di regolazione, il gestore dell'infrastruttura puo' concludere accordi di cooperazione con una o piu' imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo. L'organismo di regolazione monitora l'esecuzione di tali accordi e puo', in casi giustificati, raccomandare di porvi termine. Art. 11-quater (Trasparenza finanziaria). - 1. Il gestore dell'infrastruttura puo' utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportanti l'impiego di fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attivita', gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell'infrastruttura puo', inoltre, utilizzare gli eventuali utili derivanti da tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, sono vietati i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, nelle imprese a integrazione verticale, tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entita' giuridica dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni della concorrenza sul mercato, anche in seguito ai sussidi incrociati. 3. I dividendi del gestore dell'infrastruttura prodotti da attivita' che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura. 4. I gestori dell'infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie ne' queste ultime concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell'infrastruttura. 5. Nell'ambito di un'impresa a integrazione verticale i prestiti tra le entita' giuridiche della stessa sono concessi, erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell'entita' interessata. 6. I prestiti tra entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere fino a scadenza, purche' siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati. 7. I servizi prestati dalle altre entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione, aumentato di un ragionevole margine di profitto. 8. I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti imputati alle altre entita' giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali debiti sono onorati separatamente. Cio' non osta a che il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure attraverso un'altra entita' nell'ambito dell'impresa. 9. La contabilita' del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entita' giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilita' separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa. 10. Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entita' giuridiche dell'impresa in questione. 11. I riferimenti di cui al presente articolo relativi al gestore dell'infrastruttura, all'impresa ferroviaria e ad altre entita' giuridiche di un'impresa ad integrazione verticale, si intendono riferiti anche alle rispettive divisioni dell'impresa. Art. 11-quinquies (Meccanismi di coordinamento). - 1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facolta' di partecipare alle consultazioni in qualita' di osservatore. 2. Il coordinamento, salvo quanto gia' previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda: a) le necessita' dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacita' di infrastruttura; b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 15 e degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 4, e la relativa attuazione; c) questioni di intermodalita' e interoperabilita' da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6; d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualita' dei servizi del gestore dell'infrastruttura. 3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente articolo. 4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione ne' i poteri dello stesso ai sensi dell'articolo 37. Art. 11-sexies (Rete europea dei gestori dell'infrastruttura). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale partecipa alla rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 7-septies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del richiedente di adire l'organismo di regolazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, anche in relazione alle questioni oggetto dell'attivita' di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura.».