Art. 8 
 
Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies  e
  11-sexies al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
 
  1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  11-bis  (Imparzialita'  del  gestore   dell'infrastruttura
rispetto alla gestione  del  traffico  e  alla  programmazione  della
manutenzione).  -  1.  I  responsabili  dell'adozione  di   decisioni
relative alle funzioni di  gestione  del  traffico  e  pianificazione
della  manutenzione   agiscono   in   maniera   trasparente   e   non
discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere  soggetta  ad
alcun conflitto di interesse.  A  tal  fine  i  soggetti  di  cui  al
presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza
annuale  una  dichiarazione  relativa  ad  ogni  eventuale  interesse
personale di tipo  finanziario,  economico  o  professionale  legato,
anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria. 
    2. Il gestore dell'infrastruttura e' tenuto, in modo  trasparente
e  non  discriminatorio,  a  fornire  tempestiva  comunicazione  alle
imprese  ferroviarie  sia  delle   interruzioni   programmate   della
circolazione, nell'ambito del prospetto informativo della  rete,  sia
di quelle non programmate,  tramite  appositi  e  adeguati  strumenti
informativi.  Qualora  il  gestore  dell'infrastruttura  conceda   un
ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale  accesso
e' concesso in modo trasparente e non  discriminatorio  alle  imprese
ferroviarie interessate. 
    3. La  programmazione  a  lungo  termine  dei  lavori  di  grande
manutenzione o rinnovo e' effettuata dal gestore  dell'infrastruttura
in  modo  non  discriminatorio,   e,   a   tal   fine,   il   gestore
dell'infrastruttura  consulta  i  richiedenti  e  tiene  conto,   ove
possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate. 
    Art. 11-ter (Delega e ripartizione  delle  funzioni  del  gestore
dell'infrastruttura). - 1. A condizione che non sorgano conflitti  di
interesse  e  sia  garantita  la  riservatezza   delle   informazioni
sensibili    sotto    il    profilo    commerciale,    il     gestore
dell'infrastruttura puo': 
      a) delegare funzioni o parti  di  esse  a  un'entita'  diversa,
purche'  questa  non  sia  un'impresa  ferroviaria,   non   controlli
un'impresa ferroviaria o non sia da questa  controllata.  All'interno
di un'impresa a integrazione verticale, le  funzioni  essenziali  non
possono essere delegate ad alcuna altra entita' inserita nell'impresa
a  integrazione  verticale,  a   meno   che   tale   entita'   svolga
esclusivamente funzioni essenziali; 
      b) delegare l'esecuzione di lavori e i relativi  compiti  circa
lo  sviluppo,  la  manutenzione  e  il  rinnovo   dell'infrastruttura
ferroviaria  a  imprese  ferroviarie  o  societa'   che   controllano
l'impresa ferroviaria o sono da essa controllate. 
  2. Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere  di  vigilanza
relativamente all'esercizio delle funzioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera b), e ne  ha  la  responsabilita'.  Le  entita'  che
svolgono le funzioni  essenziali  si  conformano  agli  articoli  11,
11-bis e 11-quater. 
  3. Sotto la supervisione dell'organismo di regolazione, il  gestore
dell'infrastruttura puo' concludere accordi di cooperazione con una o
piu' imprese ferroviarie in modo non discriminatorio  e  al  fine  di
ottenere vantaggi per  i  clienti  quali  costi  ridotti  o  migliori
prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo.  L'organismo
di regolazione monitora l'esecuzione di tali accordi e puo', in  casi
giustificati, raccomandare di porvi termine. 
  Art.  11-quater  (Trasparenza  finanziaria).  -   1.   Il   gestore
dell'infrastruttura  puo'  utilizzare  le  entrate  derivanti   dalla
gestione della  rete  dell'infrastruttura  comportanti  l'impiego  di
fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attivita', gestione
e rimborso dei  prestiti  compresi.  Il  gestore  dell'infrastruttura
puo', inoltre, utilizzare  gli  eventuali  utili  derivanti  da  tali
entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono
comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno
parte di un'impresa a integrazione  verticale  e  che  esercitano  un
controllo   sia   su   un'impresa   ferroviaria   sia   sul   gestore
dell'infrastruttura. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, sono vietati i
trasferimenti finanziari tra  il  gestore  dell'infrastruttura  e  le
imprese ferroviarie e, nelle imprese a integrazione verticale, tra il
gestore  dell'infrastruttura  e  qualsiasi  altra  entita'  giuridica
dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti  possano  generare
distorsioni della  concorrenza  sul  mercato,  anche  in  seguito  ai
sussidi incrociati. 
  3.  I  dividendi  del  gestore  dell'infrastruttura   prodotti   da
attivita' che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate
derivanti dai canoni per l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria
possono essere  utilizzati  anche  da  imprese  che  fanno  parte  di
un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia
su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura. 
  4. I gestori  dell'infrastruttura  non  concedono,  direttamente  o
indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie ne'  queste  ultime
concedono,  direttamente  o  indirettamente,  prestiti   ai   gestori
dell'infrastruttura. 
  5. Nell'ambito di un'impresa a integrazione  verticale  i  prestiti
tra le entita' giuridiche  della  stessa  sono  concessi,  erogati  e
gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano  il
profilo di rischio individuale dell'entita' interessata. 
  6. I prestiti tra entita' giuridiche di un'impresa  a  integrazione
verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere  fino
a scadenza, purche' siano stati stipulati a condizioni di  mercato  e
siano effettivamente erogati e onorati. 
  7. I servizi prestati dalle altre entita' giuridiche di  un'impresa
a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano  su
contratti e sono remunerati ai prezzi di  mercato  o  ai  prezzi  che
rispecchiano il costo di  produzione,  aumentato  di  un  ragionevole
margine di profitto. 
  8. I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente
separati dai debiti imputati  alle  altre  entita'  giuridiche  delle
imprese  a  integrazione  verticale.   Tali   debiti   sono   onorati
separatamente. Cio' non osta a che il pagamento finale dei debiti sia
effettuato attraverso un'impresa che faccia  parte  di  un'impresa  a
integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su  un'impresa
ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure  attraverso
un'altra entita' nell'ambito dell'impresa. 
  9. La contabilita' del gestore dell'infrastruttura e  quella  delle
altre  entita'  giuridiche  inserite  nell'impresa   a   integrazione
verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del  presente
articolo e permettere  di  avere  contabilita'  separate  e  circuiti
finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa. 
  10.  Nelle   imprese   a   integrazione   verticale,   il   gestore
dell'infrastruttura  tiene  registrazioni  dettagliate  di  tutti   i
rapporti commerciali e finanziari con  le  altre  entita'  giuridiche
dell'impresa in questione. 
  11. I riferimenti di cui al presente articolo relativi  al  gestore
dell'infrastruttura,  all'impresa  ferroviaria  e  ad  altre  entita'
giuridiche di un'impresa  ad  integrazione  verticale,  si  intendono
riferiti anche alle rispettive divisioni dell'impresa. 
  Art. 11-quinquies (Meccanismi di coordinamento). -  1.  Il  gestore
dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la
consultazione di tutte  le  imprese  ferroviarie  interessate  e  dei
richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facolta'
di partecipare alle consultazioni in qualita' di osservatore. 
  2. Il coordinamento, salvo quanto gia' previsto dagli articoli  14,
comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda: 
      a) le necessita' dei richiedenti relative alla  manutenzione  e
allo sviluppo della capacita' di infrastruttura; 
      b) il contenuto degli obiettivi di prestazione  orientati  agli
utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 15  e
degli incentivi di cui  all'articolo  15,  comma  4,  e  la  relativa
attuazione; 
      c) questioni di intermodalita' e interoperabilita' da trattarsi
nell'ambito del piano commerciale di cui all'articolo 15, commi  5  e
6; 
      d)  qualsiasi  altra  questione  relativa  alle  condizioni  di
accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualita' dei servizi  del
gestore dell'infrastruttura. 
  3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti
interessate, elabora e pubblica  linee  guida  per  il  coordinamento
delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento  ha
luogo annualmente  e  il  gestore  dell'infrastruttura  pubblica  sul
proprio sito web un'illustrazione delle attivita' intraprese ai sensi
del presente articolo. 
  4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il
diritto dei richiedenti di adire l'organismo  di  regolazione  ne'  i
poteri dello stesso ai sensi dell'articolo 37. 
  Art. 11-sexies (Rete europea dei gestori dell'infrastruttura). - 1.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale  partecipa  alla
rete europea dei  gestori  dell'infrastruttura  di  cui  all'articolo
7-septies della direttiva 2012/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del richiedente  di
adire   l'organismo   di   regolazione   secondo   quanto    previsto
dall'articolo  37,  anche  in  relazione   alle   questioni   oggetto
dell'attivita' di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura.».