Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                       15 luglio 2015, n. 112 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n.  1370/2007,
alle  imprese  ferroviarie  e'  concesso,  a  condizioni  eque,   non
discriminatorie  e  trasparenti,   il   diritto   di   accesso   alla
infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito  di  applicazione
del presente  decreto,  per  l'esercizio  dei  servizi  di  trasporto
ferroviario di passeggeri.  Tale  diritto  comprende  l'accesso  alle
infrastrutture di collegamento  agli  impianti  di  servizio  di  cui
all'articolo 13, comma 2.»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Lo svolgimento di servizi ferroviari  di  trasporto  passeggeri
puo' essere soggetto a limitazioni, sulla base di quanto disposto  ai
commi 6 e 7, da parte dell'organismo  di  regolazione,  tra  un  dato
punto di partenza e una data destinazione quando uno o piu' contratti
di servizio  pubblico  coprono  lo  stesso  percorso  o  un  percorso
alternativo, se l'esercizio di tale diritto compromette  l'equilibrio
economico del contratto o  dei  contratti  di  servizio  pubblico  in
questione.»; 
    d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per stabilire se l'equilibrio  economico  di  un  contratto  di
servizio pubblico sia compromesso ai sensi del comma  5,  l'organismo
di regolazione procede ad un'analisi economica oggettiva, basando  la
propria decisione su criteri prestabiliti da  definirsi  con  proprio
provvedimento sentito il Ministero dell'economia e delle  finanze,  e
previa richiesta della competente  autorita'  di  aggiudicazione  del
contratto    di    servizio    pubblico,    ovvero    del     gestore
dell'infrastruttura, ovvero dell'impresa ferroviaria che  adempie  al
contratto  di  servizio  pubblico,  presentata  entro  un  mese   dal
ricevimento dell'informazione sul previsto servizio di  trasporto  di
passeggeri di cui all'articolo 24, comma 2.»; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'organismo  di  regolazione  motiva  la  propria  decisione  e
precisa le condizioni alle quali l'autorita' competente,  il  gestore
dell'infrastruttura, l'impresa ferroviaria che adempie  al  contratto
di  servizio  pubblico  ovvero  l'impresa  ferroviaria   che   chiede
l'accesso possono chiedere un riesame della decisione entro  un  mese
dalla sua notifica.»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole «commi 4, 5,  6  e  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 5, 6 e 7»; 
    h) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10.  L'organismo  di  regolazione,  tenuto   anche   conto   delle
pertinenti   analisi   economiche,   accertata   la    compromissione
dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico,  indica
le eventuali  limitazioni  di  cui  al  comma  5  che  permettano  di
soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso al
nuovo operatore. L'autorita' competente puo'  richiedere  all'impresa
ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6 il pagamento di
opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione,
determinati, previo parere dell'organismo di regolazione, sulla  base
delle  misure  disposte   dalla   Commissione   europea,   ai   sensi
dell'articolo  11,  paragrafo  4,  secondo  comma,  della   direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  15
          luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 12. (Condizioni di  accesso  all'infrastruttura
          ferroviaria). - 1. Alle imprese ferroviarie e' concesso,  a
          condizioni eque,  non  discriminatorie  e  trasparenti,  il
          diritto di accesso  alla  infrastruttura  ferroviaria,  che
          rientra nell'ambito di applicazione del  presente  decreto,
          per l'esercizio del trasporto ferroviario di  merci  e  dei
          servizi ad esso collegati. Tale diritto comprende l'accesso
          all'infrastruttura che  collega  i  porti  marittimi  e  di
          navigazione interna e altri impianti  di  servizio  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, ed all'infrastruttura che serve o
          potrebbe servire piu' di un cliente finale. 
                2. Fatto salvo quanto previsto dal  regolamento  (CE)
          n. 1370/2007,  alle  imprese  ferroviarie  e'  concesso,  a
          condizioni eque,  non  discriminatorie  e  trasparenti,  il
          diritto di accesso  alla  infrastruttura  ferroviaria,  che
          rientra nell'ambito di applicazione del  presente  decreto,
          per l'esercizio dei servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          passeggeri.   Tale   diritto   comprende   l'accesso   alle
          infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di
          cui all'articolo 13, comma 2. 
                3. (abrogato). 
                4. (abrogato). 
                5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di  trasporto
          passeggeri puo' essere soggetto a limitazioni,  sulla  base
          di quanto disposto ai commi 6 e 7, da parte  dell'organismo
          di regolazione, tra un dato punto di partenza  e  una  data
          destinazione  quando  uno  o  piu'  contratti  di  servizio
          pubblico  coprono  lo  stesso  percorso   o   un   percorso
          alternativo, se l'esercizio  di  tale  diritto  compromette
          l'equilibrio economico del contratto  o  dei  contratti  di
          servizio pubblico in questione. 
                6. Per stabilire  se  l'equilibrio  economico  di  un
          contratto di servizio pubblico sia compromesso ai sensi del
          comma 5, l'organismo di regolazione procede  ad  un'analisi
          economica  oggettiva,  basando  la  propria  decisione   su
          criteri prestabiliti da definirsi con proprio provvedimento
          sentito il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e
          previa   richiesta   della    competente    autorita'    di
          aggiudicazione del contratto di servizio  pubblico,  ovvero
          del  gestore   dell'infrastruttura,   ovvero   dell'impresa
          ferroviaria che adempie al contratto di servizio  pubblico,
          presentata entro un mese dal ricevimento  dell'informazione
          sul previsto servizio di trasporto  di  passeggeri  di  cui
          all'articolo 24, comma 2.  Le  autorita'  competenti  e  le
          imprese   ferroviarie   che   prestano   servizi   pubblici
          forniscono  all'organismo  di  regolazione  competente   le
          informazioni necessarie per  addivenire  a  una  decisione.
          L'organismo di regolazione valuta le informazioni  ricevute
          dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede eventuali
          ulteriori  informazioni  pertinenti  da  tutte   le   parti
          interessate e avvia con  esse  consultazioni  entro  trenta
          giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  L'organismo  di
          regolazione si consulta adeguatamente con  tutte  le  parti
          interessate e informa queste  ultime  della  sua  decisione
          motivata entro un termine  ragionevole  e  prestabilito  e,
          comunque, entro sei settimane dal ricevimento di  tutte  le
          informazioni necessarie. 
                7.  L'organismo  di  regolazione  motiva  la  propria
          decisione e precisa le condizioni  alle  quali  l'autorita'
          competente,  il  gestore   dell'infrastruttura,   l'impresa
          ferroviaria che adempie al contratto di  servizio  pubblico
          ovvero l'impresa ferroviaria che chiede  l'accesso  possono
          chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua
          notifica. 
                8. (abrogato). 
                9. Avverso le decisioni di cui ai commi 5, 6 e  7  e'
          possibile proporre ricorso giurisdizionale. 
                10. L'organismo di regolazione,  tenuto  anche  conto
          delle   pertinenti   analisi   economiche,   accertata   la
          compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di
          servizio pubblico, indica le eventuali limitazioni  di  cui
          al comma 5 che permettano di soddisfare le  condizioni  per
          la concessione del diritto di accesso al  nuovo  operatore.
          L'autorita'   competente   puo'   richiedere    all'impresa
          ferroviaria oggetto della procedura di cui al  comma  6  il
          pagamento di opportuni, trasparenti  e  non  discriminatori
          diritti  di  compensazione,  determinati,   previo   parere
          dell'organismo di  regolazione,  sulla  base  delle  misure
          disposte dalla Commissione europea, ai sensi  dell'articolo
          11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva  2012/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio. 
                11. I proventi ottenuti da tali diritti devono essere
          utilizzati per compensare i servizi oggetto  del  contratto
          di servizio pubblico al fine di  ristabilirne  l'equilibrio
          economico e non  eccedono  quanto  necessario  per  coprire
          tutti o parte dei costi  originati  dall'adempimento  degli
          obblighi di servizio pubblico in questione,  tenendo  conto
          degli introiti relativi agli stessi nonche' di  un  margine
          di utile ragionevole per l'adempimento di  detti  obblighi.
          La totalita' dei diritti  imposti  ai  sensi  del  presente
          comma non deve compromettere la redditivita' economica  del
          servizio di trasporto di passeggeri al quale si applicano. 
                12. Al fine di consentire uno sviluppo  dei  processi
          concorrenziali nel settore  dei  trasporti  ferroviari,  in
          armonia con la necessita' di assicurare la copertura  degli
          oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario  di
          interesse  nazionale  oggetto  di  contratti  di   servizio
          pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della  legge
          1° agosto 2002, n. 166, e  successive  modificazioni,  puo'
          essere introdotto un  sovrapprezzo  al  canone  dovuto  per
          l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a  media
          e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti
          di servizio pubblico,  per  la  parte  espletata  su  linee
          appositamente costruite o adattate  per  l'alta  velocita',
          attrezzate per velocita' pari o superiori a 250  chilometri
          orari. 
                13. La determinazione  del  sovrapprezzo  di  cui  al
          comma 12, conformemente al diritto dell'Unione europea e in
          particolare  alla  direttiva  2007/58/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  ai
          principi di equita',  trasparenza,  non  discriminazione  e
          proporzionalita', e' effettuata con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
          di regolazione dei trasporti,  sulla  base  dei  costi  dei
          servizi universali di trasporto  ferroviario  di  interesse
          nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
          al comma 12, senza compromettere la redditivita'  economica
          del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed
          e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti
          dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per
          coprire tutto o parte dei costi originati  dall'adempimento
          degli obblighi di servizio pubblico,  tenendo  conto  degli
          introiti relativi agli stessi  nonche'  di  un  margine  di
          utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.  Gli
          introiti  derivanti  dal  sovrapprezzo  sono  integralmente
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri del
          servizio universale del trasporto ferroviario di  interesse
          nazionale oggetto dei contratti di servizio pubblico di cui
          al citato comma 12. 
                14.   Le   autorita'   competenti    conservano    le
          informazioni necessarie per poter risalire sia  all'origine
          dei diritti di compensazione che all'utilizzo degli  stessi
          e le forniscono, su richiesta, alla Commissione.