(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
             controllata e garantita dei vini «Taurasi» 
 
    Il testo dell'art. 8, recante  disposizioni  sul  confezionamento
dei vini: 
    «Il  vino  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita
"Taurasi" deve  essere  immesso  al  consumo  in  bottiglia  o  altri
recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri,  muniti  di
un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire  che  il
contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del
contrassegno stesso. 
    I recipienti di cui al comma precedente devono  essere  di  forma
bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per  quanto
riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di  un
vino di particolare pregio.». 
    e' sostituito con il seguente testo: 
    «Art. 8 - Confezionamento 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Taurasi» deve  essere  immesso  al  consumo  in  bottiglia  o  altri
recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri,  muniti  di
un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire  che  il
contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del
contrassegno stesso. 
    I recipienti di cui al comma precedente devono  essere  di  forma
bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di  sughero
e, per quanto riguarda l'abbigliamento,  confacenti  ai  tradizionali
caratteri di un vino di particolare pregio.».