Allegato Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Taurasi» Il testo dell'art. 8, recante disposizioni sul confezionamento dei vini: «Il vino denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi" deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.». e' sostituito con il seguente testo: «Art. 8 - Confezionamento Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.».