(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
   Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 
 
    1. In occasione  di  accertamenti  ispettivi  che  lo  riguardano
l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente  del  competente
Consiglio dell'ordine forense o un consigliere  da  questo  delegato.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del
provvedimento. 
    2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei
dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata,  si
applica  quanto  previsto  dall'art.  132,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 196/2003.