Art. 2. Definizioni 1. Ai fini delle presenti regole deontologiche si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del regolamento. Ai fini medesimi, si intende inoltre per: a) «trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 1; b) «risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo; c) «variabile pubblica», il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque; d) «unita' statistica», l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.