(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini delle presenti regole deontologiche  si  applicano  le
definizioni elencate nell'art. 4 del regolamento. Ai  fini  medesimi,
si intende inoltre per: 
      a) «trattamento per scopi  statistici»,  qualsiasi  trattamento
effettuato per finalita' di  indagine  statistica  o  di  produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione  del
programma  statistico  nazionale  o   per   effettuare   informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei  soggetti  di
cui all'art. 1; 
      b)  «risultato  statistico»,  l'informazione  ottenuta  con  il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo; 
      c) «variabile pubblica», il  carattere  o  la  combinazione  di
caratteri,  di  tipo  qualitativo  o  quantitativo,  oggetto  di  una
rilevazione  statistica  che  faccia  riferimento   ad   informazioni
presenti in pubblici  registri,  elenchi,  atti,  documenti  o  fonti
conoscibili da chiunque; 
      d) «unita' statistica», l'entita' alla quale  sono  riferiti  o
riferibili i dati trattati.