(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
                 Identificabilita' dell'interessato 
 
    1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole: 
      a)  un  interessato  si  ritiene  identificabile  quando,   con
l'impiego   di   mezzi   ragionevoli,    e'    possibile    stabilire
un'associazione  significativamente  probabile  tra  la  combinazione
delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i
dati che la identificano; 
      b) i mezzi ragionevolmente  utilizzabili  per  identificare  un
interessato afferiscono, in  particolare,  alle  seguenti  categorie:
risorse economiche; risorse di  tempo;  archivi  nominativi  o  altre
fonti di informazione contenenti dati  identificativi  congiuntamente
ad  un  sottoinsieme  delle  variabili  oggetto  di  comunicazione  o
diffusione; archivi, anche non nominativi, che  forniscano  ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di  comunicazione  o  diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie
per  collegare   informazioni   non   nominative   ad   un   soggetto
identificato, tenendo anche conto  delle  effettive  possibilita'  di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione  in  rapporto  ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza
delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione  e
protezione statistica adottate per la produzione dei dati.