Art. 2 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  1. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre  che
nel  rispetto  del  limite  stabilito  annualmente  dalla  legge   di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,   altresi'
attenendosi ai limiti di  cui  al  presente  decreto  e  secondo  gli
obiettivi dal medesimo indicati. 
  2. I titoli potranno avere qualunque durata e nella  determinazione
della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di  acquisire  il
gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo  complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo  periodo,  considerata
l'esigenza  di  protezione  dal  rischio  di  rifinanziamento  e   di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  3. In  tale  attivita',  il  Dipartimento  del  Tesoro  effettuera'
emissioni di prestiti in modo che, al termine  dell'anno  finanziario
2019, e rispetto all'ammontare nominale  complessivo  dei  titoli  di
Stato in circolazione a quella data, la  quota  dei  titoli  a  breve
termine si attesti tra il 3% e 1'8% , la quota dei titoli  «nominali»
a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78% ,  la  quota
dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%;  inoltre,
le  quote  dei  titoli  «reali»  indicizzati  all'inflazione  e   dei
certificati   del   Tesoro   zero-coupon   non   dovranno    superare
rispettivamente il 15% e il 4% e la quota  dei  prestiti  emessi  sui
mercati esteri non dovra' eccedere il 5%. 
  4. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potra'  effettuare,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.