Art. 3 
 
             Operazioni di gestione del debito pubblico 
 
  1. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  sulla  base  delle  informazioni
disponibili  e  delle  condizioni  di  mercato,   potra'   effettuare
operazioni di  gestione  del  debito  pubblico,  ricorrendo  anche  a
strumenti finanziari derivati. Tali operazioni avranno come obiettivi
il  contenimento  del  costo   complessivo   dell'indebitamento,   la
protezione dai rischi di mercato  e  di  rifinanziamento  e  il  buon
funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. 
  2. Le operazioni  di  scambio  o  riacquisto  di  titoli  di  Stato
verranno disposte dal  direttore  generale  del  Tesoro  o,  per  sua
delega, dal Direttore della direzione II. 
  3. In  ciascuna  operazione,  il  Dipartimento  del  Tesoro  potra'
procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari  al
40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni  emissione.  Tale
limite non  si  applica  alle  emissioni  della  Repubblica  italiana
relative al programma «Euro Medium Terms Notes» (EMTN). 
  4. Alle operazioni di scambio o di  riacquisto  di  titoli  saranno
ammessi  a  partecipare   esclusivamente   gli   operatori   iscritti
nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. 
  5. In forza dell'art. 3, comma 2,  del  Testo  unico,  i  pagamenti
conseguenti alle operazioni di  cui  al  presente  articolo  potranno
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modifiche,  in
considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.