Art. 3 Operazioni di gestione del debito pubblico 1. Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, potra' effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni avranno come obiettivi il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. 2. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II. 3. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potra' procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Tale limite non si applica alle emissioni della Repubblica italiana relative al programma «Euro Medium Terms Notes» (EMTN). 4. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. 5. In forza dell'art. 3, comma 2, del Testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, in considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.